La lavoratrice libero-professionista, che svolge anche un'attività di collaborazione in regime di convenzione con il servizio sanitario nazionale, ha diritto all'erogazione dell'indennità di maternità da parte della cassa di categoria per il periodo non coperto dal regime convenzionale.
Rispondendo con l'interpello 22/2013 al quesito posto dall'Associazione unitaria psicologi italiani, il ministero del Lavoro affronta il caso, sufficientemente comune nella sanità, delle professioniste iscritte a una cassa di categoria – nel caso l'Enpap – che svolgono parte della loro attività in regime di convenzione. Il decreto legislativo 151/2001 sancisce il diritto delle libere professioniste, iscritte all'ente che gestisce la previdenza obbligatoria di categoria, di percepire l'indennità di maternità per i due mesi antecedenti la data del parto e i tre mesi successivi alla stessa.
A norma dell'articolo 71 del decreto 151, il diritto all'indennità prescinde dall'effettiva astensione dal lavoro, perché, come più volte sancito dalla Corte di cassazione nonché dalla Corte costituzionale, ha essenzialmente la funzione di garantire, alla libera professionista una sufficiente autonomia economica che le consenta di scegliere se astenersi o meno dal lavoro. Alle professioniste che svolgono l'attività in convenzione e che si assentano dal servizio per maternità, il Ssn assicura il mantenimento dell'incarico per sei mesi e corrisponde il relativo trattamento economico per un periodo massimo complessivo di 14 settimane. Il quesito in argomento è stato posto al ministero del Lavoro in quanto il regolamento dell'Enpap afferma il criterio dell'incumulabilità, per cui l'indennità di maternità non può essere corrisposta quando l'iscritta ha titolo ad analoghe prestazioni erogate a fronte dello stesso evento come per il caso delle lavoratrici dipendenti, già assicurate dal datore di lavoro, o delle titolari di altra posizione in qualità di artigiane o commerciati e in quanto tali beneficiarie di analogo indennizzo, ad esempio, da parte dell'Inps. Solo nel caso in cui l'iscritta svolga un'attività di lavoro dipendente part time, a fronte della quale abbia titolo a un'indennità per il periodo di astensione obbligatoria inferiore all'importo minimo garantito dall'Ente (per il 2013 pari a 4.895,28 euro), l'Enpap, su domanda, provvede a integrare l'indennità già spettante in qualità di dipendente part time, fino al minimo predetto. Il ministero ritiene che questo criterio si applichi anche nel caso considerato e che per la parte di periodo non coperto dall'accordo con il Ssn, la professionista abbia diritto all'integrazione dell'indennità di maternità a cura dell'ente previdenziale.
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