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Lunedí 29 Luglio 2013

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«Il Sole 24 Ore» del 18 luglio 2013
Messaggio 11532 del 17 luglio 2013
- Atto di impegno per le dilazioni amministrative. Dopo le novità riguardanti la materia della dilazione dei debiti contributivi nei confronti di tutte le gestione amministrate dall'Istituto di previdenza sociale, illustrate con circolare 108 del 12 luglio 2013, con il messaggio 11532 del 17 luglio 2013, l'Inps ricorda che il pagamento rateale dei contributi in fase amministrativa relativi alle Gestioni amministrate dall'Inps comporta per il contribuente l'obbligo di presentazione di una domanda di rateazione unica per tutte le Gestioni. A tal proposito, ricordando che si è in attesa della pubblicazione del modello integrato di domanda, vengono fornite le istruzioni per la presentazione della "Domanda e atto di impegno per il pagamento rateale dei contributi in fase amministrativa".
Messaggio 11533 del 17 luglio 2013
- Proroga del termine per il versamento contributi. Con il messaggio in esame, l'Inps ricorda che l'articolo 3-quater della legge 26 aprile 2012, n. 44 che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 , ha previsto che i versamenti delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che hanno scadenza tra il giorno 1 e 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 agosto senza alcuna maggiorazione. In maniera specifica, il differimento dei termini concerne tutti i versamenti unitari che si devono effettuare con i modelli F24 - F24EP e comprende anche i contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori di lavoro, dai committenti/ associanti per i rapporti di collaborazione o associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro e venditori a domicilio e dai titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall'Istituto. Per quanto riguarda i datori di lavoro che operano con il flusso Uniemens, il termine di trasmissione della denuncia contributiva resta confermato all'ultimo giorno del mese. In merito alle aziende autorizzate per il mese di luglio al differimento degli adempimenti contributivi per ferie collettive, i giorni di differimento decorrono, in ogni caso dal 16 agosto; invece, gli interessi di differimento, dal termine differito (20 agosto).
Messaggio 11534 del 17 luglio 2013
- Convenzione Italo-Tunisina. A seguito di numerose richieste di chiarimento da parte delle strutture territoriali in merito al diritto dei cittadini della Tunisia ai trattamenti di famiglia per i familiari residenti nel Paese di origine, con il messaggio in esame vengono fornite le seguenti precisazioni. In considerazione del fatto che, in Italia, il diritto all'indennità di disoccupazione sorge a seguito di cessazione involontaria del rapporto di lavoro, e nel permanere dello status di disoccupato il soggetto interessato cessa la prestazione di qualsiasi opera retribuita alle dipendenze di terzi, si ritiene che la definizione di lavoratori non possa essere estesa alle persone che percepiscono indennità di disoccupazione. Pertanto, in analogia a quanto già illustrato nel messaggio n. 13326 del 9 agosto 2012 con riferimento al diritto all'assegno per il nucleo familiare sull'indennità di disoccupazione per i familiari residenti nell'ex Jugoslavia ai cittadini tunisini che percepiscono indennità di disoccupazione in Italia non può essere riconosciuto il diritto alla corresponsione dei trattamenti di famiglia su tale indennità per i familiari residenti nel Paese di origine.
Circolare 109 del 18 luglio 2013
- Regolamentazione comunitaria per la Croazia. L'Inps, con la circolare in esame, comunica che in seguito al Trattato di adesione all'Unione europea tra gli Stati membri e la Repubblica di Croazia, in vigore dal 1° luglio 2013, i trattati e gli atti adottati dalle istituzioni dell'Unione europea prima di tale data sono vincolanti per la Croazia, e si applicano alle condizioni previste dall'Atto di adesione, che costituisce parte integrante del Trattato. A tal proposito, nella stessa circolare vengono descritte in maniera analitica le disposizioni relative all'applicazione delle singole prestazioni di sicurezza sociale.
Maternità: il diritto della psicologa
Maternità
Ministero Lavoro, interpello 4 luglio 2013, n. 22
- Libere professioniste. Il ministero del Lavoro ha risposto a un quesito in merito alla corretta interpretazione degli articoli 70 e 71, Dlgs 151/2001, nell'ipotesi di lavoratrice madre che esercita la libera professione di psicologa senza vincolo di subordinazione. In particolare, si chiede se la lavoratrice - obbligatoriamente iscritta all'Ente nazionale di previdenza e assistenza psicologi (Enpap) - abbia o meno diritto alla corresponsione dell'indennità di maternità per il periodo di 5 mesi ai sensi del Testo unico sulla maternità, anche nel caso in cui la stessa svolga parte dell'attività libero professionale in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale. Il ministero ha risposto che il principio della c.d. incumulabità trova applicazione anche con riferimento all'ipotesi in cui la lavoratrice svolga parte dell'attività libero professionale in regime di convenzione con il Ssn, svolgendo il rapporto di lavoro con modalità autonoma coordinata e continuativa nell'ambito di Aziende sanitarie o Strutture militari (Dpr n. 446/2001). Pertanto, le libere professioniste psicologhe, iscritte all'Enpap, con rapporto di lavoro autonomo, coordinato e continuativo, in regime di convenzione con il S.S.N. hanno diritto, inoltrando specifica domanda all'Ente di categoria, all'integrazione dell'indennità di maternità (articolo 70, Dlgs 151/2001), nella misura in cui i relativi periodi non siano coperti ai sensi dell'Accordo Collettivo Nazionale.
  CONTINUA ...»

Lunedí 29 Luglio 2013
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