Sono un architetto, iscritto all'albo e alla Cassa di previdenza a cui verso i contributi sui compensi percepiti. Sono anche amministratore di una Srl che si occupa di attività di progettazione. Devo versare dei contributi sui compensi di amministratore? All'Inps?
Non dovrei versarli solo alla gestione previdenziale relativa all'attività prevalente e quindi solo a Inarcassa?
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La questione del divieto della doppia contribuzione, risolta dalla legge 122/2010, riguarda solo il concorso tra attività di impresa (artigiana, commerciante, agricola), mentre la legge indicata prevede espressamente l'obbligo di versare i contributi in contemporanea sia alla gestione Inps dei lavoratori autonomi che a quella separata in caso di doppia attività. In origine, la legge 662/1996 regolava il caso di soggetti che svolgevano contemporaneamente, anche in un'unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti; in questo caso era prescritto l'obbligo di iscrizione nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicavano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente. Ebbene, l'articolo 12 della legge 122/2010 ha circoscritto tale previsione all'ipotesi del doppio lavoro solo nel l'ambito dell'attività di impresa, precisando che le attività autonome, per le quali opera il principio di assoggettamento all'assicurazione prevista per l'attività prevalente, sono quelle esercitate in forma d'impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell'Inps. Restano, pertanto, esclusi dall'applicazione dell'articolo 1, comma 208, legge n. 662/96 i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale di cui all'articolo 2, comma 26, legge 16 agosto 1995, n. 335.
Pertanto, in presenza dei rispettivi requisiti, richiesti dal regolamento della Cassa da un lato (produzione di redditi professionali) e dalla legge dal l'altro, sarà obbligatorio versare i contributi sia alla Cassa degli architetti, che quelli previsti all'Inps in qualità di amministratore.
Tuttavia, se l'attività di progettazione della Srl è tale da richiedere all'amministratore delle competenze specifiche della professione di architetto, i compensi percepiti in qualità di amministratore saranno attratti nel regime del lavoro autonomo e quindi fiscalmente non saranno considerati redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ma a quelli di lavoro autonomo e dunque saranno soggetti agli obblighi contributivi della Cassa di appartenenza.
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