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Gli oneri del professionista

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Lunedí 05 Novembre 2012

IL QUESITO
Sono stato assunto in un'impresa di costruzioni come ingegnere edile. Sono iscritto all'albo e ho aperto anche la partita Iva per potere dare qualche consulenza professionale. Sui compensi, devo versare i contributi alla Cassa di previdenza degli ingegneri o all'Inps
A.V. - PARMA

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Uno dei problemi che più impegna le figure professionali è quello degli obblighi previdenziali a loro carico nel caso di svolgimento di attività non esattamente inquadrabili nelle rispettive Casse previdenziali professionali. Quando, cioè, il professionista, iscritto a un albo, svolge in modo professionale l'attività che prevede l'obbligatorietà dell'iscrizione alla Cassa specifica non sorgono questioni particolari. Il problema nasce tutte le volte in cui il professionista effettua un'attività subordinata, oppure professionale e in parte subordinata, oppure instaura un rapporto di collaborazione. In queste ipotesi è sorto in passato e sorge anche oggi il dubbio sull'ente previdenziale deputato a ricevere l'iscrizione, conseguentemente a percepire la contribuzione obbligatoria e infine a pagare la pensione.
Il chiarimento
Per dirimere i dubbi, l'articolo 18 della legge 111/2011 ha introdotto una norma di interpretazione autentica della legge 335/1995, di portata quindi retroattiva.
La predetta disposizione chiarisce che, coloro che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata Inps, sono esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato al l'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo alle Casse professionali in base ai rispettivi statuti e ordinamenti.
Sono fatti salvi i versamenti già effettuati alla gestione separata Inps. Rientrano in questa previsione normativa (secondo quanto precisato dalla circolare 99/2011 dell'Inps), tutti coloro che, pur svolgendo attività iscrivibili ad appositi albi professionali, non siano tenuti al versamento del contributo soggettivo presso le Casse di appartenenza, ovvero abbiano esercitato eventuali facoltà di non versamento/iscrizione, in base alle previsioni dei rispettivi Statuti o regolamenti.
A titolo esemplificativo, si possono verificare le seguenti ipotesi, che comportano l'assenza di iscrizione/versamento alla Cassa di appartenenza:
- mancato raggiungimento di un livello minimo di reddito;
- esercizio di attività di tirocinio o praticantato;
- esistenza di altra copertura contributiva contestuale allo svolgimento della professione, a causa della quale la Cassa di appartenenza esclude l'obbligo di versamento del contributo soggettivo, relativo all'attività professionale.
In tutti i predetti casi, lo svolgimento dell'attività professionale non obbliga a versare i contributi soggettivi alla Cassa, ma al massimo la contribuzione integrativa, contribuzione quest'ultima che non è collegata però al l'erogazione di un trattamento pensionistico (Inps, circolare 124/1996).
Per contro, i compensi professionali percepiti sono assoggettati alla contribuzione alla gestione separata Inps con aliquota piena (27,72% per il 2012) oppure ridotta (18% nel 2012) qualora il professionista paghi già una contestuale contribuzione obbligatoria, come nell'ipotesi in cui sia un lavoratore dipendente iscritto al Fondi pensioni lavoratori dipendenti Inps. Venendo al quesito iniziale, l'ingegnere non è iscrivibile a Inarcassa per il relativo regolamento che lo vieta in presenza di redditi da lavoro dipendente. Di conseguenza, i compensi realizzati per l'attività occasionale di consulenza saranno da versare alla gestione separata Inps con l'aliquota ridotta (attualmente 18%).
Un solo obbligo
Lo stesso Dm 281/96, che regolamenta l'iscrizione alla gestione separata, all'articolo 6 ha stabilito che: «Non sono soggetti alla contribuzione di cui al presente decreto i redditi già assoggettati ad altro titolo a contribuzione previdenziale obbligatoria», chiarendo che i liberi professionisti sono tenuti al pagamento del contributo alla gestione separata relativamente ai redditi professionali non assoggettati a contribuzione previdenziale obbligatoria presso la cassa di categoria.
Qualora, invece, le disposizioni statutarie delle singole Casse prevedano l'iscrizione facoltativa per una serie di ragioni previste dai regolamenti stessi, la mancata iscrizione del soggetto interessato non è, da sola, elemento sufficiente a incardinare obbligo contributivo alla gestione separata; poiché, infatti, l'obbligo è strettamente legato alla volontà del contribuente stesso e alle disposizioni che regolamentano le modalità di iscrizione delle casse stesse, il contribuente potrà esplicitare anche ora per allora la sua scelta, chiedendo alla Cassa di categoria di poter versare la contribuzione omessa (Inps, messaggio 12 gennaio 2012 n. 709).
  CONTINUA ...»

Lunedí 05 Novembre 2012
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