IL QUESITO
In famiglia, abbiamo alcuni dubbi circa la possibilità, sia per il figlio, trentenne, sia per il padre, pensionato, di accedere al regime agevolato dei contribuenti minimi. Abbiamo dubbi sia sull'ammissibilità al regime, sia sui conseguenti versamenti contributivi. In particolare, sappiamo che il figlio può aprire la partita Iva con i minimi anche se è dipendente, ma si chiede come verrebbero gestiti i due redditi. Si sommano tra loro, oppure il limite di 30mila euro anni è relativo solo all'attività con partita Iva?
In questo caso, i contributi per l'attività soggetta al regime di vantaggio vanno ugualmente versati? Se, invece, il figlio avesse già una partita Iva per un'attività di impresa, avrebbe diritto al regime dell'imprenditoria di vantaggio?
E, in caso affermativo, dovrebbe pagare i contributi per tutte e due le attività?
E il padre, se svolgesse un'attività professionale senza cassa, avrebbe altri oneri previdenziali, pur essendo pensionato?
F.M. - CATANIA
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Pietro Gremigni
Una delle domande ricorrenti che i contribuenti si pongono per decidere l'ingresso tra i «minimi» riguarda la possibile convivenza di una pluralità di attività in capo allo stesso contribuente.
Va tenuto presente, preliminarmente, che per l'agenzia delle Entrate, la condizione di accesso al regime riguarda la posizione del contribuente considerata nel suo insieme e non la specifica attività svolta. Pertanto, qualora il contribuente nel corso dell'anno abbia svolto più attività di impresa o di lavoro autonomo, dovrà verificare se per tutte le attività possiede i requisiti per accedere al regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità; in caso contrario, l'accesso al regime è precluso a qualsiasi attività.
Nel caso, ad esempio, di convivenza tra attività di impresa e di lavoro autonomo, oppure di impresa artigiana e di impresa commerciale, entrambe ammesse al regime di vantaggio, per l'agenzia delle Entrate, il limite di 30.000 euro annui di compensi o ricavi va riferito alla somma dei ricavi e dei compensi relativi alle singole attività. In secondo luogo, per stabilire la ricorrenza dell'obbligo contributivo occorre applicare le regole di ogni gestione previdenziale:
ese convivono due attività di impresa sorge l'obbligo contributivo nei confronti solo di quella prevalente (da ultimo circolare Inps 78/2013);
rse convivono un'attività di impresa con una professionale, iscrivibile alla gestione separata Inps, sono entrambe assoggettabili a contribuzione, dato che in questi casi è inapplicabile il criterio della prevalenza (Inps, circolare 78/2013). Bisognerà "scorporare" le quote di reddito imponibile riferite a ciascuna attività, riportarle nel quadro RR di Unico e assoggettare alle rispettive contribuzioni che, per la gestione separata, sarà però quella minima del 20 per cento.
Le regole stabilite dall'agenzia delle Entrate non sembrano toccare la possibile contemporanea realizzazione di un'attività soggetta al regime di vantaggio con un'occupazione come dipendente (purché si tratti di due attività diverse) o con lo status di pensionato. In quest'ultimo caso, l'agenzia delle Entrate (circolare 17/E/2012) ha riconosciuto la compatibilità anche per svolgere la stessa attività precedente al pensionamento.
I redditi di queste due posizioni non incidono sulla qualificazione dell'attività di impresa o professionale inquadrabile nel regime di vantaggio. Pertanto, fermo restando che per la posizione di dipendente i contributi vanno sempre versati alla gestione di appartenenza e che il pensionato continua a percepire la pensione (cumulo totale), si tratta di stabilire se va assoggettato a contribuzione il reddito derivante dall'attività che beneficia del regime di vantaggio. Le soluzioni sono così differenziate: se si tratta di attività professionale, i contributi vanno sempre versati alla gestione separata con applicazione dell'aliquota minima del 20%, sia che si tratti di lavoratore dipendente che di pensionato; se si tratta di attività commerciale o artigiana, l'Inps applica il criterio della prevalenza e ritiene non dovuta la contribuzione alla gestione dei lavoratori autonomi, quando il dipendente, per l'altra attività, è occupato a tempo pieno. Nel caso del pensionato, non potendosi parlare di attività, riteniamo sempre dovuti i contributi alla gestione artigiani/commercianti, anche se ridotti del 50%, nel caso in cui si tratti di ultra sessantacinquenni, già pensionati presso le gestioni dell'Inps.
Se, invece, l'attività soggetta al regime di vantaggio riguardasse una professione tenuta ad iscriversi ad una Cassa professionale, occorre verificare i regolamenti della Cassa per ricavarne un qualche motivo di incompatibilità o esclusione. Nel caso di esercizio di un'attività dipendente, quasi tutte le Casse obbligano a versare i contributi alla Cassa per l'attività professionale, salvo Inarcassa per architetti e ingegneri.
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