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Per le commissioni «Pa» non si applicano tariffe

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Sabato 14 Dicembre 2013


Incarichi a ingegneri e avvocati liberi da tariffe, qualora si tratti di partecipazioni a commissioni tecniche. Lo sottolinea la sentenza della Cassazione 27919 del 13 dicembre 2013, decidendo una lite sorta più di dieci anni or sono, quando ancora vigevano i minimi tariffari (legge 223/2006).
I professionisti invocavano l'inderogabilità delle tariffe minime (articolo 24 della legge 794/1942), ma la sentenza esclude l'applicabilità di tale inderogabilità in quanto il loro incarico era stato affidato all'interno di una commissione tecnica (di gara, di concorso) e quindi non era equiparabile a una prestazione professionale. Si trattava – osserva la Corte - di un'attività atipica, diluita all'interno di un organo rappresentativo di più professionalità. In altri termini, nell'organo collegiale non si distinguevano i singoli contributi, e ciò ha impedito di isolare una singola attività professionale. In questi casi, quindi, il compenso per l'avvocato e per l'ingegnere va valutato in relazione alla partecipazione all'organo collegiale, e non come somma di specifici, singoli contributi professionali.
Anche quando le tariffe erano inderogabili, cioè prima della legge 223/2006, secondo la Corte avvocati e ingegneri non potevano invocare il rispetto dei minimi, perché tali limiti erano previsti solo per le prestazioni tipizzate (giudiziali ed extragiudiziali per avvocati) ed esclusive della professione (per gli ingegneri).
Il principio è valido ancor oggi, perché regola i casi in cui a professionisti collegiati vengono affidati incarichi atipici: così quando a un avvocato si chiede attività generica di studio o ricerca nel campo giuridico, esclude l'applicabilità' delle tariffe (Cassazione 7438/1994), mentre per ingegneri e architetti vi è un orientamento che sottopone a contribuzione previdenziale sia le attività che richiedono competenze tecniche (Cassazione 5827/2013), sia i compensi percepiti quale amministratore di società. Di recente, poi, vi sono segnali a livello comunitario favorevoli all'applicazione delle tariffe minime (Corte di giustizia Ue 12 dicembre 2013 in causa C-327/12), sicché il settore è ancora alla ricerca di punti fermi.
Il caso deciso dalla Cassazione con la sentenza 27919/2013 applica le leggi del tempo della controversia, e cioè una normativa che vedeva nei minimi tariffari l'esigenza di tutelare il decoro dei professionisti, collegando tale decoro alle prestazioni tipiche. Inoltre, per gli ingegneri, all'epoca si distingueva tra incarichi conferiti da una pubblica amministrazione e quelli di un privato, in quanto solo per questi ultimi valeva il limite previsto dai minimi tariffari. Appunto perché la partecipazione dell'avvocato a una commissione non era ritenuta un'attività tipica (non esigendo una difesa tecnica in giudizio), e l'ingegnere non poteva vantare un incarico conferito da un privato (ma da una pubblica amministrazione), nessuno dei due professionisti ha potuto ancorare le proprie pretese a tariffe professionali.
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MASSIMA
Non costituisce esercizio tipico della professione forense la partecipazione a una commissione a composizione mista e comprendente professionalità diverse, giacché tale partecipazione si traduce in atti imputabili esclusivamente all'organo collegiale. Il divieto di derogare ai minimi tariffari trova applicazione solo per le prestazioni tipiche della professione forense, tecniche o comunque collegate con prestazioni di carattere tecnico che siano considerate nella tariffa come oggettivamente proprie della professione.
(Corte di cassazione, sentenza 13 dicembre 2013 n. 27919)


Sentenze
01|Attività mediazione di un geometra e inapplicabilità delle tariffe professionali (Cass. 8915/13)

02|Soggette a Inarcassa le prestazioni professionali di un ingegnere amministratore di società (Cass. 5827/ 13)

03|Soggette a Inarcassa l'attività di consulente Edp (elaborazione dati e programmazione) di un ingegnere (Cass. 14684/12)

04|La consulenza e assistenza delle parti, l'analisi delle norme e la partecipazione a pubblici dibattiti è attività di studio, atipica rispetto alla professione legale remunerata a tariffa (Cass. 7438/94)

Sabato 14 Dicembre 2013
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