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Totalizzazione ma non per tutti

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Mercoledí 05 Gennaio 2011

A CURA DI
Giuseppe Maccarone
I lavoratori che hanno versato contributi in diverse casse, gestioni o fondi previdenziali possono sommare tra loro le varie anzianità e i molteplici accrediti contributivi. L'operazione consente di ricevere un'unica pensione di vecchiaia o di anzianità (di inabilità o ai superstiti). Può essere effettuata da lavoratori dipendenti, autonomi e liberi professionisti. È completamente gratuita, a differenza della ricongiunzione che, invece, è a pagamento.
Tra le molte figure che possono essere interessate dalla totalizzazione, spiccano i co.co.co (a progetto e non): questi lavoratori non possono utilizzare, salvo precise disposizioni di legge, i contributi versati nella gestione separata in altre casse o fondi di previdenza.
Chi può avvalersene
L'elenco delle persone che possono avvalersi della totalizzazione è ampio: lavoratori dipendenti e autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri); iscritti alla gestione separata Inps (co.co.co/pro, venditori porta a porta, liberi professionisti senza cassa, lavoratori autonomi occasionali, associati in partecipazione, percettori di assegni e borse di studio di ricerca, medici con contratto di formazione specialistica, volontari del servizio civile avviati dal 2006 al 2008); sacerdoti secolari e ministri di culto delle confessioni diverse da quella cattolica autorizzate dal ministro dell'Interno. Possono ricorrere alla totalizzazione anche i liberi professionisti iscritti a una Cassa privatizzata e/o privata; gli iscritti alle forme assicurative sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria.
Il limite dei tre anni
Con riferimento alla pensione di vecchiaia e a quella di anzianità, possono rientrare nell'operazione di totalizzazione solo le gestioni in cui è presente un'anzianità contributiva pari almeno a tre anni (si veda anche l'ultimo degli esempi a lato). La totalizzazione è applicabile anche se in uno dei fondi in cui sono stati versati i contributi si raggiungono i requisiti minimi per il diritto alla pensione. È preclusa ai titolari di trattamento pensionistico diretto a carico di una delle gestioni ricomprese nella totalizzazione.
La totalizzazione deve riguardare tutti i periodi assicurativi e questi ultimi vanno totalizzati per la loro intera durata. Per il perfezionamento del diritto possono essere cumulati solo i periodi non coincidenti.
I vantaggi
Grazie alla totalizzazione si può ottenere la pensione di vecchiaia con un'anzianità contributiva di almeno 20 anni e 65 anni di età. La pensione è concessa solo se sono rispettate le condizioni previste dai singoli ordinamenti (per esempio la cessazione del rapporto di lavoro dipendente). Per la pensione di vecchiaia la determinazione dell'anzianità contributiva si ottiene sommando i periodi contributivi delle singole gestioni (minimo tre anni) non coincidenti.
Un altro traguardo è quello della pensione di anzianità in totalizzazione (con anzianità non inferiore a 40 anni). Anche in questo caso vanno rispettate le condizioni previste dai singoli ordinamenti. Il diritto si perfeziona con la maturazione di 40 anni di contributi, anche per gli iscritti alle Casse in cui, per conseguire un'autonoma pensione, possono essere previsti requisiti di anzianità peggiorativi. Per l'anzianità contributiva si sommano i periodi contributivi non coincidenti. Sono esclusi i periodi figurativi per malattia e disoccupazione (utili per la misura della pensione).
© RIPRODUZIONE RISERVATA

ISTRUZIONI PER L'USO Da quest'anno l'attesa è più lunga

CHE COSA È CAMBIATO
In base alla legge 122/2010, chi matura i requisiti per andare in pensione entro il 31 dicembre 2010 può ricevere la pensione di vecchiaia e di anzianità in totalizzazione dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione in totalizzazione. Chi invece matura i requisiti dopo il 31 dicembre 2010 potrà percepire il trattamento in totalizzazione dopo 18 mesi dal raggiungimento dei requisiti anagrafici e contributivi

IL SISTEMA DI CALCOLO

Ogni gestione interessata alla totalizzazione esegue il calcolo pro quota in funzione dei periodi di iscrizione rispettivamente maturati. Per gli enti previdenziali pubblici e privati il trattamento è determinato sulla base delle regole per la liquidazione della pensione con il sistema contributivo. Per le Casse professionali la cui iscrizione è prevista per i soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione, senza vincolo di subordinazione, il trattamento si determina in base al sistema di calcolo vigente nei rispettivi ordinamenti

Le caratteristiche
01| LO STRUMENTO
La totalizzazione è stata prevista da recenti disposizioni legislative per consentire l'acquisizione del diritto a un'unica pensione di vecchiaia, di anzianità, di inabilità o ai superstiti a quei lavoratori che hanno versato contributi in diverse casse, gestioni o fondi previdenziali e che altrimenti non avrebbero potuto utilizzare tutta o in parte la contribuzione versata
02|I PROTAGONISTI
Possono ricorrere alla totalizzazione i lavoratori dipendenti, gli autonomi e i liberi professionisti.
Possono essere della partita anche i co.co.co/pro. L'operazione è gratuita (la ricongiunzione è invece a titolo oneroso)

  CONTINUA ...»

Mercoledí 05 Gennaio 2011
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