L'impossibilità di cumulare più rapporti di lavoro domestico per il raggiungimento del minimo di 20 ore settimanali, previsto dalla norma, indifferentemente per colf e badanti, lascerà nell'illegalità un rilevante numero di lavoratori extracomunitari e i loro datori di lavoro. Per loro dal 1° ottobre scatterà il reato di immigrazione clandestina e il rischio espulsione, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalla legge 94/2009 (pacchetto sicurezza).
Il Viminale resta fermo nell'interpretazione restrittiva della norma che impone le 20 ore presso un unico datore di lavoro, ritenendo necessario individuare un unico soggetto (datore di lavoro) referente che si assuma le responsabilità inerenti la corretta gestione del particolare rapporto di lavoro in ossequio alle previsioni del testo unico sull'immigrazione.
Il ministero dell'Interno fonda la propria tesi anche sul presupposto che l'impianto normativo della legge 102/09 ricalca quello dei flussi annuali d'ingresso programmati. Seppur vero, in riferimento al rilascio di un permesso di soggiorno al momento inesistente, va però evidenziata una differenza di fondo di cui il Viminale non tiene conto.
La regolarizzazione in corso, a differenza dei flussi di ingresso, fa riferimento alla presenza sul territorio del lavoratore extracomunitario che ha già in essere un rapporto di lavoro seppure irregolare sia in riferimento alle norme sull'immigrazione, sia per quanto attiene il rapporto di lavoro e le sue connessioni agli aspetti contributivi e fiscali.
I flussi d'ingresso invece sono rivolti a rapporti di lavoro da instaurare nei confronti di lavoratori che devono ancora entrare nel nostro paese. Alla luce di questa differenza, perciò, sembrerebbe più assimilabile alla fase di rinnovo del permesso che non al suo primo rilascio.
Infatti, l'articolo 13 del Testo unico immigrazione (rinnovo del permesso di soggiorno) consente di fatto il cumulo di più rapporti di lavoro, in quanto si limita a richiedere il possesso di «documentazione attestante la disponibilità di un reddito, da lavoro o da altra fonte lecita, sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari conviventi a carico» a prescindere dal riferimento a un unico datore.
Altro aspetto da non sottovalutare è che se fosse consentita la contemporanea presenza di una pluralità di rapporti di lavoro in capo al medesimo lavoratore, cosa peraltro assai consueta, il ministero vedrebbe rafforzate quelle garanzie, prima fra tutte il sostenimento delle spese in caso di rimpatrio coattivo. Sarebbe ipotizzabile, addirittura, una responsabilità solidale fra i datori di lavoro nei confronti dello stato.
Le altre garanzie (alloggio, rispetto del contratto, retribuzione) sarebbero comunque garantite da uno dei datori di lavoro o pro-quota in relazione all'orario del singolo rapporto di lavoro. Anche l'aspetto gestionale, sottolineato dagli esperti della Fondazione studi dei consulenti del lavoro durante il Colf&badanti Day, potrebbe essere facilmente risolto creando, all'interno del software a disposizione degli operatori del ministero, una funzione che raggruppi tutte le istanze con il medesimo numero di documento del lavoratore. Ciò consentirebbe anche un'unica convocazione presso lo sportello unico per la firma del contratto di soggiorno.