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Regolarizzazione badanti e colf: assunzione e sanatoria badanti

 
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30 SETTEMBRE 2009

Si conclude con le ultime risposte ai quesiti l'emersione del lavoro domestico.
Dalla Fondazione Studi arrivano le risposte fornite in diretta il 24 settembre dai dirigenti del Ministero del lavoro Daniela Parisi e Sara Di Martino, nel corso del Forum organizzato in collaborazione con "Il Sole 24 Ore". In questa sede gli esperti della Fondazione Studi hanno evidenziato caratteristiche e criticità della norma e sono emersi gli ultimi chiarimenti utili alla definizione delle istanze rimaste sospese: documenti validi, uscite dall'Italia, variazioni del rapporto e possibili errori.

È possibile regolarizzare un soggetto che possiede il lasciapassare ottenuto dalla propria Ambasciata?
L'elencazione dei documenti equipollenti in possesso del lavoratore per accedere alla regolarizzazione indicati dal ministero nella fac n. 6, è tassativa in quanto sono identici a quelli previsti per il rilascio del permesso di soggiorno. Ciò nonostante, per i cittadini degli stati che non consentono il rilascio del passaporto presso le ambasciate in Italia (es. Albania), in questa fase di invio dell'istanza e fino alla definizione della pratica al SUI è possibile indicare i dati del lasciapassare rilasciato dall'Ambasciata stessa. In seguito alla firma del contratto di soggiorno e dopo aver inviato la richiesta di permesso di soggiorno, il lavoratore potrà recarsi al suo Paese d'origine per richiedere il passaporto e rientrare in Italia esibendo tale ricevuta.

L'errata indicazione del numero del documento di riconoscimento (passaporto o altro equipollente) è fra gli errori sanabili in sede di convocazione presso lo sportello unico? Se si come va inteso l'ultimo periodo della faq n. 30 quando prevede "Si evidenzia, comunque, l'obbligatorietà di inserire il numero del documento del lavoratore che deve essere lo stesso che verrà poi indicato in domanda" L'eventuale errore presente nell'f 24 si può già sanare nella domanda?
Si tratta certamente di un errore formale e quindi sanabile. È opportuno, nel caso ci si accorga per tempo, indicare sulla domanda il dato corretto. Le verifiche verranno in ogni caso effettuate allo Sportello unico.

Cosa accade in caso di invio della domanda a ufficio incompetente?
Si tratterà di valutare la quantità di casi concreti, tenendo conto sia della buona fede del datore di lavoro che ha presentato la domanda, sia della possibilità di far emergere dalla clandestinità soggetti che necessitano di tutele e sanare posizioni di datori che usufruiscono della loro attività per i bisogni della famiglia.
È ipotizzabile la strada del ricorso amministrativo al provvedimento di rigetto.

Il ministero ad oggi ha escluso dalla responsabilità solo il datore di lavoro che si veda rigettata l'istanza per cause riguardanti lo straniero (es. inammissibilità Schengen etc.) difficilmente conoscibili dal datore di lavoro con l'ordinaria diligenza. Quali saranno i criteri per valutare l'esistenza di tale requisito in capo al datore?
Verranno valutate eventuali azioni poste in essere dal datore di lavoro tendenti a conoscere eventuali cause. Lo stesso avrà cura di provare tale attività.

L'uscita dall'italia in attesa della convocazione al SUI potrebbe essere concessa per gravi motivi documentati?
Si a condizione che esistano seri motivi, anche inerenti la famiglia d'origine del lavoratore, e che il datore di lavoro ne sia a conoscenza ed abbia dato il suo assenso.

Il lavoratore in possesso della ricevuta di invio della domanda di emersione può iscriversi al SSN? Attualmente non è stata impartita alcuna disposizione alle ASL e pertanto le stesse, ai fini dell'iscrizione richiedono il permesso di soggiorno o la ricevuta dell'invio della domanda di permesso. La ricevuta di presentazione può essere assimilata ai primi due?
Attualmente non è possibile effettuare l'iscrizione al SSN. Si attendono gli accordi tra il Ministero dell'Interno e del Lavoro e della Salute per definire le modalità operative. Solo in seguito saranno fornite le opportune istruzioni alle ASL.

Cosa bisogna fare se dopo la domanda di regolarizzazione, ma prima della convocazione presso lo sportello SUI, il numero di ore lavorate, dichiarate nella domanda di emersione cambia, oppure il lavoratore che non era convivente, diventa convivente (il motivo potrebbe essere ad esempio un aggravamento del badato, o comunque qualsiasi altra causa).
Qualsiasi variazione nel rapporto di lavoro, purché non vada al di fuori dei requisiti minimi richiesti per la regolarizzazione, è ammessa ed andrà rappresentata al SUI prima della firma del contratto di soggiorno. È opportuno che fra le parti tali modifiche vengano formalizzate.

30 SETTEMBRE 2009
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