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UNICO 2009

Interessi passivi, percorso in sei tappe fra prestiti e sconti

di Luca Gaiani

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20 Maggio 2009

È un percorso in sei tappe quello che attende professionisti e imprese impegnati nel calcolo degli interessi deducibili per il modello Unico, vero e proprio snodo essenziale della dichiarazione di quest'anno. Nel tragitto, le insidie si possono nascondere ovunque: il meccanismo sembra semplice, ma gli operatori possono incontrare difficoltà improvvise nell'individuare gli interessi da considerare o escludere, o inattese complicazioni in caso di adesione al consolidato fiscale o in presenza di operazioni straordinarie.

Gli esclusi
Prima di effettuare il test sugli interessi, bisogna accertare l'esistenza di cause di esclusione soggettiva. Oltre alle società di persone e alle imprese individuali, infatti, non applicano il limite basato sul risultato operativo banche, società finanziarie e assicurazioni. Sono invece sempre sottoposte al test le holding "industriali", cioè che detengono partecipazioni in società non finanziarie per oltre il 50% del loro attivo di stato patrimoniale. L'agenzia delle Entrate, con la circolare 19/E/09, ha inoltre precisato che se una holding non operante nei confronti del pubblico è di tipo "puro", cioè non svolge ulteriori attività finanziarie verso le partecipate, non essendo più tenuta a iscriversi nell'elenco della Banca d'Italia, non sarà mai considerata un soggetto finanziario e applicherà in ogni caso il Rol. Esonerate anche le società consortili dei lavori pubblici (ma non i consorzi), le società di project financing e altre operanti nelle infrastrutture.

Gli interessi passivi
La seconda tappa del percorso consiste nell'individuare gli interessi passivi, il cui importo, al netto di quelli attivi, va confrontato con il plafond di deducibilità. La legge contiene una definizione ampia di interessi e oneri assimilati, che la circolare ha ripreso, esemplificando alcune situazioni rilevanti. Rientrano, tra l'altro, gli oneri sostenuti per leasing, da scorporare dai canoni o con il metodo finanziario previsto dalla legge o, come consentito dalle Entrate (solo per chi non applica gli Ias), con il sistema forfetario del Dm 24 aprile 1998.
Occorre poi individuare gli interessi esclusi, ricompresi in due categorie: quelli sempre deducibili e quelli indeducibili per norme differenti. Si passa, quindi, a determinare la soglia che, per il 2009, è data dal 30% del Rol maggiorato di un importo di 10mila euro. La circolare ha previsto che il confronto si effettua prioritariamente con quest'ultimo ammontare, che sarà sempre deducibile anche se il Rol è negativo.
Per il calcolo del Rol i valori si assumono come risultanti dal conto economico senza variazioni fiscali.

L'eccedenza
L'eventuale eccedenza indeducibile, che comporta una variazione in aumento nel modello Unico, potrà essere riportata a nuovo per essere compensata (e quindi dedotta) in anni successivi, senza limite temporale, se vi saranno esuberi di segno contrario.
Se la società ha una soglia superiore agli interessi, per quest'anno e per il prossimo la differenza viene persa. Solo dal 2010, infatti, la legge consente di riportare a nuovo anche l'eccedenza positiva di Rol, ma solo, come precisa la circolare, se la società ha preventivamente assorbito tutti gli interessi passivi netti dell'anno.
Nel consolidato è possibile trasferire le eccedenze di Rol alla controllante per compensarle con interessi indeducibili. Il trasferimento è una facoltà che, se non esercitata, non può effettuarsi in anni successivi: in questo caso, il Rol inutilizzato resta riportabile solo dalla società che lo ha generato. Per le fusioni, il riporto degli interessi riguarda già il 2008, in particolare per le operazioni retroattive. La circolare ha precisato che i limiti al trasferimento delle eccedenze (test di vitalità e limite del patrimonio) devono essere applicati anche agli interessi che si sarebbero generati in modo autonomo sui soggetti partecipanti alla fusione retrodatata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

20 Maggio 2009
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