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30 giugno 2009

1 – Porte blindate al 55 per cento

Per le porte blindate di ingresso agli appartamenti ho usufruito fino al 31.12.2008 delle norme inerenti il 55%. Attualmente pare che per le porte blindate, anche se di classe adeguata da 3 in su, tali vantaggi fiscali pare non siano più attivi. Quindi si tornerebbe alle norme inerenti il 36%.

Ma tutto ciò deriva effettivamente da un disaccordo tra l’Enea e il ministero delle finanze?Ci sono novità recenti in merito?

In realtà la detrazione fiscale del 55% per la sostituzione della porta d’ingresso è tuttora attiva.

La circolare n. 475/E del 9 dicembre 2008 ha stabilito che qualora la porta che si installa sia assimilabile ad una porta-finestra (ovvero abbia una parte in vetro), è necessario seguire requisiti e procedura richiesti per le finestre (in particolare valori di trasmittanza termica non particolarmente severi); negli altri casi, la porta è sempre assimilata ad una parete e dunque è necessario rispettare procedura e requisiti richiesti per le pareti verticali (in modo particolare il requisito sulla trasmittanza termica, che risulta particolarmente severo). Personalmente non credo ad una revisione di quanto sopra esposto.

 

2 – Come va fatta la fattura

Ho alcuni problemi a far combaciare tutte le esigenze per arrivare a detrarre il 55% relativo alla sostituzione dell'impianto di climatizzazione invernale con un'impianto con caldaia a condensazione e pannelli solari per la produzione dell'acqua calda. L'idraulico mi ha fornito la fattura composta da 8 pagine contenente tutti i materiali impiegati, specificata la spesa manodopera le coordinate bancarie e i dati della ditta, tutto regolare.

Il commercialista dice che doveva fare 2 fatture separate una per la sostituzione dell'impianto di climatizzazione invernale, e la seconda per i pannelli solari in quanto le tipologia da dichiarare in detrazione sono differenti.

Il problema è: come fare a dividere i materiali? E' veramente necessario dividere la fattura in due diversi interventi quando l'intervento in realtà è stato solo uno? Il termotecnico, quando farà

la comunicazione all'Enea, dovrà fare le comunicazioni divise?

Non è importante avere due fatture, ma la distinta dei costi sostenuti per i singoli interventi, in modo da avere prova documentale dell’ammontare delle spese sostenute per i singoli interventi.

E’ possibile che qualche componente possa essere ricondotto a più di un intervento, ovvero si possa ricondurre sia all’impianto di riscaldamento, sia all’impianto solare termico. In tal caso, nulla vieta di far ricadere il costo del componente sull’intervento che più fa comodo, anche se in linea di principio, è forse più logico ricondurre all’impianto di riscaldamento tutti i componenti necessario al funzionamento di questo e di ricondurre all’impianto solare i componenti necessari al solo impianto solare.

Riguardo alla comunicazione all’Enea, è possibile effettuarne una sola, avendo appunto l’accortezza di dividere le spese sostenute tra i diversi interventi.

 

3 – A chi spedire la certificazione energetica

È vero che dal 2009 è necessario trasmettere l'Attestato di Certificazione Energetica oltre che all'Enea anche alla Regione Emilia Romagna? Ai fini delle detrazioni fiscali del 55%, l’attestato di qualificazione (o certificazione), ove richiesto, deve essere inviato solo all’Enea?

Se si risiede in una Regione che ha già autonomamente legiferato in merito alla certificazione energetica degli edifici (l’Emilia Romagna è tra queste), non si deve fare redigere l’attestato di qualificazione energetica, bensì l’attestato di certificazione energetica, secondo le regole in vigore nella sua Regione. In particolare, il certificatore energetico deve trasmettere copia dell’attestato di certificazione energetica all’organismo regionale di accreditamento il quale provvede all’attribuzione di un codice di identificazione.

 

 

4  - Chi deve fare la comunicazione all’Enea

Devo sostituire la vecchia caldaia per il riscaldamento (autonomo in condominio) con una nuova a condensazione. So di poter usufruire delle detrazioni 55%. Dovrò però fare contestualmente anche dei lavori per la messa a norma della canna fumaria, sono previste agevolazioni?

La comunicazione telematica all’Enea  la deve fare l’amministratore o la posso fare anch’io?

Il DM Economia Finanze e Sviluppo Economico 19 febbraio 2007 non riporta, tra gli interventi ammissibili alla detrazione fiscale del 55% per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, anche gli eventuali interventi sui sistemi di esalazione. Si ritiene pertanto che per la sostituzione della nuova canna fumaria non si può richiedere la detrazione fiscale del 55%.   CONTINUA ...»

E’ comunque vero che l’installazione di una caldaia a condensazione comporta l’adeguamento della canna fumaria; si consiglia, pertanto, di rivolgere specifico quesito all’ENEA (http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/contatti.htm ). La comunicazione telematica all’ENEA deve essere a nome del richiedente la detrazione, ma per lo svolgimento materiale del compito può essere delegato chiunque.

30 giugno 2009
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