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30 giugno 2009

1 – L'acquisto dei soli materiali
Sono in procinto di ristrutturare casa. La domanda è: io, in qualità di proprietario posso acquistare i materiali (mattoni, servizi igienici, rubinetteria e porte interne) al 10% e l'installatore, a fine lavori, può emettere una fattura di iva al 10% per la posa in opera?
Se l'intervento è qualificabile come ristrutturazione edilizia il contribuente ha diritto all'aliquota iva nella misura del 10% sia per le prestazioni di manodopera (ai sensi della tabella A, parte III, n. 127-quaterdecies, D.P.R. 633/1972), che per l'acquisto dei prodotti finiti, quali servizi igienici, rubinetteria e porte interne (ai sensi della tabella A, parte III, n. 127-terdecies, D.P.R. 633/1972); gli altri materiali, in quanto materie prime (quali i mattoni), sono assoggettati all'aliquota iva nella misura del 20%.
Se l'intervento consiste in una manutenzione ordinaria o straordinaria (cosa che dal quesito posto non è possibile capire), le prestazioni di manodopera sono assoggettate all'aliquota iva nella misura del 10% (ai sensi dell'articolo 7, L. 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modifiche). Mentre l'acquisto diretto dei beni da parte dell'acquirente è assoggettato all'aliquota iva nella misura ordinaria del 20%.

2 – Fatture in acconto
Come ci si deve comportare per fatturare un acconto sui lavori per la sostituzione degli infissi, per poter usufruire degli sconto irpef del 55% sul risparmio energetico?
La ditta di serramenti deve farmi una fattura in acconto per tali lavori? E se sì, cosa è corretto scriverci nella suddetta fattura?
Cosa devo scrivere nel bonifico in banca per la ditta di serramenti?
A fine lavori devo fare un altro bonifico a saldo, come lo "collego" al primo bonifico?

L'impresa esecutrice dei lavori dovrà riportare in fattura il costo dei singoli beni che danno diritto ad usufruire dell'agevolazione fiscale, nonché i costi sostenuti per la realizzazione dell'intervento.
Si ricorda, inoltre, che è necessaria, a pena di decadenza dalle agevolazioni fiscali, l'indicazione in fattura del costo della manodopera impiegata dall'impresa esecutrice dei lavori. Tuttavia, con risoluzione n. 167/E del 12 luglio 2007, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che nelle fatture di acconto non è necessario specificare il costo della manodopera che, però, dovrà essere indicato nella fattura emessa a titolo di saldo. In tale fattura la precisazione dovrà riferirsi al costo relativo alla manodopera impiegata per l'intera esecuzione dei lavori, tenendo conto anche della manodopera impiegata da eventuali subappaltatori
Nel bonifico bancario dovrà essere indicata la causale del versamento (con annotazione del riferimento normativo e, eventualmente, che si tratta di un pagamento in acconto e/o a saldo dell'intervento), il codice fiscale del beneficiario dell'agevolazione, la partita iva o il codice fiscale dell'impresa beneficiaria del bonifico.

3 – Pavimenti da sostituire e lavori in condominio
Sono costretta a cambiare tutto il pavimento del mio appartamento, in quanto sta saltando in vari punti della casa compreso il bagno. Vorrei sapere se tali lavori di ristrutturazioni (materiale e posa in opera) sono soggetti alle detrazioni del 36%. Inoltre, nel mio condominio composto da 12 appartamenti stiamo eseguendo sul prospetto esterno dei lavori di ristrutturazioni; il limite massimo di spesa detraibile di €. 48.000,00 è da intendersi per singola unità abitativa o da dividere per 12? E se il limite è per singola unità abitativa, per i lavori interni al mio appartamento ho altre 48.000,00 € a disposizione? O tale limite comprenderà sia lavori interni che esterni?
Dal quesito posto dal lettore risulta che le opere da realizzare consistono nel rifacimento della pavimentazione e sono pertanto qualificate come interventi di manutenzione ordinaria. Poiché gli interventi di manutenzione ordinaria, ai fini del 36%, sono agevolati solo se eseguiti su parti comuni di un edificio, il contribuente non ha diritto alla detrazione fiscale.
Qualora le opere non riguardino solo il rifacimento della pavimentazione, ma consistano anche nella realizzazione ed integrazione degli impianti igienico-sanitari, il contribuente avrà diritto ad usufruire del 36%, in quanto trattasi di intervento qualificabile come manutenzione straordinaria.
Pertanto, qualora l'intervento eseguito presso l'abitazione sia qualificato come intervento di manutenzione straordinaria o ristrutturazione edilizia e non consista in una semplice manutenzione ordinaria, il contribuente potrà usufruire dell'agevolazione fiscale del 36%, con il limite massimo di spesa di 48.000 euro.
L'agevolazione, qualora applicabile, competerebbe per le spese sostenute, sia per la realizzazione degli interventi che per l'acquisto dei materiali, rimaste effettivamente a carico del contribuente (Circolare Agenzia delle Entrate n. 57/E del 24 febbraio 1998).
Il limite detraibile ai fini del 36% per gli interventi condominiali è sempre riferito, come limite massimo, alla singola unità immobiliare. Pertanto, se il condominio consta di 12 unità, il limite di 48.000 euro per i lavori di manutenzione ordinaria va moltiplicato per le 12 unità immobiliari di cui è costituito il condominio.
  CONTINUA ...»

30 giugno 2009
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