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Il libro unico del lavoro
 
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Le coordinate per l'istituzione e la tenuta del libro unico

Le registrazioni per i lavori in appalto

di Luigi Caiazza

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Nelle attività lavorative in regime di appalti, il committente ha notevoli responsabilità e poteri ai fini dei puntuali adempimenti in materia di sicurezza e regolarità dei rapporti di lavoro delle imprese appaltatrici e subappaltatrici (si veda «Il Sole 24 Ore» di ieri).
L'interesse del committente a intervenire anche in "corso d'opera" per la verifica degli obblighi di legge e contrattuali da parte delle imprese appaltatrici trova riferimento nell'articolo 14 del decreto legislativo 81/2008. È previsto infatti che per garantire la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori e per constatare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, gli ispettori del lavoro possono adottare provvedimenti di sospensione di un'attività imprenditoriale qualora riscontrino l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra misura obbligatoria in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro.
La sospensione dell'attività imprenditoriale comporta anche la sospensione del contratto di appalto, d'opera o di servizio ancora in corso, tra committente e appaltatore. La sospensione può essere revocata dall'ispettore in seguito alla regolarizzazione dei lavoratori e al pagamento di una sanzione aggiuntiva, oltre quelle già previste per la circostanza, di 2.500 euro. La normativa fa riferimento alle «scritture od altra documentazione obbligatoria».
Tuttavia, la sostituzione dei libri matricola e paga con il libro unico del lavoro non permette più il tempestivo controllo, visto che le scritturazioni devono essere riportate (articolo 39, comma 3 del Dl 112/2008) entro il 16 del mese successivo a quello di competenza.
In ogni caso, il riferimento anche ad «altra documentazione obbligatoria» riguarda essenzialmente la comunicazione di assunzione che il datore di lavoro-appaltatore (articolo 1, comma 1180 della legge 296/2006) deve effettuare al Centro per l'impiego entro il giorno antecedente a quello di instaurazione del rapporto di lavoro. Si tratta di un documento che il committente potrà assumere a base per il raffronto con le tessere individuali indossate obbligatoriamente dai lavoratori delle imprese appaltatrici (articolo 26, comma 8 del decreto legislativo 81/2008)
Eventuali irregolarità riscontrate dal committente che siano state ipotizzate nel contratto di appalto potranno essere valido motivo per contestare all'appaltatore inadempimento contrattuale secondo l'articolo 1453 e seguenti del Codice civile.

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