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Pensioni impiegate statali (articolo 22-ter). L'articolo innalza, attraverso un sistema di incrementi temporali progressivi, l'età richiesta per il pensionamento di vecchiaia per le donne del pubblico impiego, attualmente pari a 60 anni, fino ad arrivare ai 65 anni a regime nel 2018. Oltre a ciò, la norma prevede, in generale, che a decorrere dal 2015 i requisiti dell'età anagrafica per l'accesso al sistema pensionistico italiano siano adeguati, per tutti i lavoratori, all'incremento della speranza di vita accertato dall'Istat e convalidato da Eurostat. La normativa tecnica di attuazione di quest'ultima disposizione è demandata ad un apposito regolamento. Stabilito, anche, che le economie derivanti dall'attuazione della previsione confluiscano nel Fondo strategico per il paese a sostegno dell'economia reale e siano finalizzate a interventi di carattere sociale.
Prelievo erariale unico (articolo 15, comma 8-quaterdecies). Si identificano con maggior certezza i soggetti responsabili delle violazioni e si stabilisce la possibilità per i Monopoli di affidare, per il tempo e alle condizioni previste da una apposita convenzione da approvarsi con proprio decreto, l'accertamento e i controlli in materia di prelievo erariale unico (Preu) alla Siae.
Premio di occupazione (articolo 1, commi da 1 a 4-bis). In considerazione dell'eccezionale periodo di crisi e, in via sperimentale per gli anni 2009 e 2010, si consente alle imprese di utilizzare in progetti di formazione o riqualificazione (che possono anche consistere in attività produttiva connessa all'apprendimento) i lavoratori già destinatari di trattamenti di sostegno al reddito in costanza del rapporto di lavoro. L'intervento costa 20 milioni di euro, nel 2009, e 150 milioni, nel 2010, da attingere al Fondo sociale per occupazione e formazione. Resi disponibili, anche, a partire dal 2009, 13 milioni di euro, da attingere al fondo destinato a finanziare la formazione professionale, nei limiti,tuttavia, del massimo impegno di spesa annuale. L'attuazione della disposizione sarà supervisionata (e attuata operativamente) dall'Economia e l'inserimento del lavoratore nelle attività del progetto potrà avvenire sulla base di uno specifico accordo tra le parti sociali da stipularsi presso il ministero del Lavoro, che punta a incentivare e valorizzare il capitale umano nelle imprese. Ai lavoratori spetta, oltre al trattamento di cassa integrazione (80% dello stipendio), anche la differenza tra trattamento di sostegno al reddito e retribuzione, che è a carico dell'azienda.
Ragioneria generale dello Stato (articolo 22-bis). È autorizzata ad operare regolazioni contabili nei confronti delle regioni con riguardo alla riscossione della tassa automobilistica a decorrere dal 2005, nelle more della definizione di un meccanismo automatico di acquisizione dei proventi della tassa da parte delle regioni stesse.
Rateizzazione pagamenti (articolo 15, comma 6). In considerazione della crisi globale in atto e dei conseguenti riflessi negativi che le difficoltà finanziarie delle imprese hanno in relazione all'obbligo dell'esborso finanziario, in unica soluzione, legato all'adeguamento Iva alle risultanze degli studi di settore, la disposizione garantisce l'applicabilità delle regole dettate per il pagamento rateale delle somme dovute a titolo di saldo e acconto delle imposte anche alla maggiore imposta sul valore aggiunto derivante dall'adeguamento.
Ripresa versamenti Abruzzo e altre zone terremotate (articolo 25, commi 2, 3 e 5-bis). Dovranno avvenire senza l'applicazione di oneri accessori, mediante 24 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2010. Per gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, ci sarà tempo fino a marzo 2010. I soggetti che stanno procedendo alla restituzione dei versamenti sospesi a seguito degli eventi sismici nelle regioni Marche e Umbria del 1997 e di quelli delle province di Campobasso e Foggia del 2002 possono eseguire i versamenti previsti per le scadenze dei mesi da giugno a settembre senza alcuna maggiorazione, sanzione o interessi.
Sanità (articolo 22). Si interviene sulla programmazione delle risorse per la spesa sanitaria. Slitta al 15 ottobre 2009 il termine per la stipula della specifica intesa tra Stato e regioni (province autonome), cui è subordinato il finanziamento integrativo al Ssn a carico del bilancio dello Stato, previo raggiungimento dei programmati obiettivi di riorganizzazione delle strutture sanitarie e di contenimento dei costi del relativo settore. La stessa intesa dovrà, pure, confermare, per il 2010 e 2011, le anticipazioni a titolo di premialità in favore delle regioni adempienti. Da segnalare, anche, lo spostamento, sempre al 15 ottobre 2009, del termine ultimo di stipula dell'intesa, pena l'intervento del Welfare e dell'Economia, per la fissazione di standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi, utili a garantire uniformità su tutto il territorio nazionale dei livelli essenziali di assistenza sanitaria. La disposizione prevede, in caso di mancata intesa entro il termine sovra citato, comunque il mantenimento nella misura del 7% dello standard dimensionale del disavanzo sanitario strutturale rispetto al finanziamento ordinario e alle entrate regionali, al cui raggiungimento scatta obbligatoriamente la sottoscrizione dei piani di rientro. Si introducono, anche, nuovi adempimenti regionali: la trasmissione entro il 30 settembre 2009, e comunque con cadenza annuale, di un provvedimento ricognitivo delle prestazioni aggiuntive rispetto ai livelli essenziali di assistenza, con indicazione della specifica fonte di finanziamento non a carico del Ssn e l'accertamento della qualità delle procedure amministrativo-contabili sottostanti alla corretta contabilizzazione dei fatti aziendali, previa fissazione di criteri con decreto del Welfare, sentite le regioni, da emanarsi entro il 31 ottobre prossimo. Si prevede, poi, che, nella ripartizione dell'eccedenza di spesa riguardante la farmaceutica territoriale tra aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti, sia assegnato alle sole aziende farmaceutiche lo sforamento relativo alla spesa per farmaci acquistati direttamente dalle Asl. Da segnalare, infine, l'ististuzione, presso l'Economia, di un fondo di 50 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2009, (alimentato da un contributo annuo fisso) a favore dell' Ospedale pediatrico Bambino Gesù.
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