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Scambi informativi (articolo 15, comma 1). Per stanare eventuali imbroglioni, dal 1° gennaio 2010, tutte le pubbliche amministrazioni, a partire da quella Finanziaria, saranno tenute a fornire all'Inps e agli altri enti di previdenza e assistenza tutti i dati sui titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali e rispettivi coniugi e familiari. Disposta, poi, l'abrogazione dei commi da 11 a 13 dell'articolo 35 della legge 14/2009 che, nell'ambito della disciplina delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, prevedono determinati obblighi e sanzioni in relazione alla comunicazione dei dati reddituali.
Scudo fiscale (articolo 13-bis). L'articolo introduce la disciplina dello scudo fiscale con il quale è consentita la regolarizzazione ovvero il rimpatrio delle attività finanziarie e patrimoniali esportate o detenute al 31 dicembre 2008, in violazione delle disposizioni sul monitoraggio fiscale. Per le attività detenute in Paesi diversi da quelli appartenenti alla Ue o allo See è ammesso il solo rimpatrio ed è esclusa la semplice regolarizzazione. La disciplina prevede il pagamento di una imposta straordinaria fissata in misura pari al 50% da applicare su un rendimento presunto determinato in misura corrispondente al 2% annuo per un periodo di cinque anni (sostanzialmente corrisponde al 5% applicato al valore delle attività regolarizzate o rimpatriate). Il pagamento dell'imposta, che deve avvenire entro il 15 aprile 2010, fa salvi gli effetti relativi ai reati di omessa e infedele dichiarazione dei redditi. Con un nuovo paletto, però, introdotto da una modifica ad hoc apportata dal decreto correttivo. Lo scudo, sottolinea il nuovo inciso, non garantirà alcuna tutela agli evasori che hanno procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto correttivo.
Sfratti sospesi (articolo 23, comma 1). Di altri 6 mesi: e cioè, fino al 31 dicembre 2009.
Società pubbliche (articolo 19). Anche loro sono soggette alle norme che impongono divieti o limitazioni alle assunzioni di personale. E, in particolare, le società a partecipazione pubblica locale titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici locali senza gara; le società che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale né commerciale e le società che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica. Inoltre, le medesime società sono assoggettate al patto di stabilità interno, previa emanazione di un decreto dell'Economia. La norma ha rimosso la previsione, per tali società, dell'adeguamento delle proprie politiche di personale alle disposizioni vigenti per le amministrazioni controllanti in materia di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze.
Società Stretto di Messina (articolo 4, commi 4-quater e 4-quinquies). Arriva un contributo "in conto impianti" di 1,3 miliardi di euro per la società Stretto di Messina (a valere sulle risorse del Fondo Infrastrutture e supervisionato dal Cipe) e la nomina dell'amministratore delegato, Pietro Ciucci, quale commissario straordinario con il compito di rimuovere gli ostacoli frapposti al riavvio delle attività. Il decreto correttivo alla manovra estiva cambia, però, la procedura per la chiamata dell'attuale amministratore delegato della società Stretto di Messina. La nomina di Ciucci, infatti, non è più automatica, ma verrà fatta in un secondo momento dall'Esecutivo. Resta, invece, fermo l'incarico che dovrà portare avanti: approvare senza troppi indugi gli atti necessari per consentire la ripresa delle attività e l'inizio dei lavori dell'importante (e discussa) opera pubblica. La norma chiarisce, poi, che la nomina di commissario dura 60 giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Sportello unico attività produttive (articolo 11-ter). L'articolo apporta una modifica all'articolo 38 della manovra estiva 2008, e in particolare al comma 3, lettera b), recante uno dei principi e criteri direttivi a cui deve attenersi il regolamento di delegificazione riguardante la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive. In particolare viene eliminata l'esclusione dalla disciplina dello sportello unico delle attività di prestazione di servizi già disciplinate da legge speciale che ne individui anche l'autorità amministrativa competente.
Svalutazione fiscale dei crediti in sofferenza (articolo 7). Si inserisce nel testo dell'articolo 106 del Tuir, il comma 3-bis, relativo alla deducibilità delle svalutazioni dei crediti e degli accantonamenti per rischi su crediti degli enti creditizi e finanziari di cui al Dlgs 87/1992. In particolare, per talune categorie di crediti segnatamente individuati e concessi a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009 (dal 2010 per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'annosolare), le modifiche introdotte dispongono, l'aumento della misura percentuale della svalutazione fiscalmente deducibile e degli accantonamenti per rischi su crediti dallo 0,30% allo 0,50% e la riduzione, da diciotto a nove, del numero di periodi di imposta nei quali è possibile portare in deduzione l'importo delle svalutazioni che eccedono i limiti annuali di deduzione. Si chiarisce, poi, che i crediti per i quali è possibile fruire della svalutazione nella misura dello 0, 50% sono quelli non assistiti da garanzia o misure agevolative prestate dallo Stato, da enti pubblici da altri enti controllati direttamente o indirettamente dallo Stato. L'eccedenza della svalutazione di periodo rispetto alla misura deducibile in ciascun esercizio, formatasi a decorrere dall'esercizio di prima applicazione delle disposizioni del comma 3-bis, è deducibile in quote costanti negli esercizi successivi fino al nono esercizio successivo a quello in cui si è formata. Chiarito, poi, pure, che per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente provvedimento la disciplina introdotta con la norma in commento si applica ai crediti erogati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto stesso. All'Agenzia delle entrate, infine, i compiti di controllo mirati alla corretta applicazione delle nuove norme, prevedendo altresì, per i casi di violazione, l'applicazione di sanzioni nella misura massima.
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