Scattano le penali per le banche che ostacolano la portabilità dei mutui. La manovra d'estate stabilisce infatti che «nel caso in cui la surrogazione del mutuo non si perfezioni entro il termine di 30 giorni dalla data della richiesta da parte della banca cessionaria alla banca cedente dell'avvio delle procedure di collaborazione interbancarie ai fini dell'operazione di surrogazione, la banca cedente è comunque tenuta a risarcire il cliente in misura pari all'1% del valore del mutuo per ciascun mese o frazione di mese di ritardo».
In altre parole, la banca cedente sarà ritenuta responsabile del mancato completamento delle procedure di trasloco entro termini ragionevoli, fatto salvo il diritto di «rivalersi sulla banca cessionaria nel caso il ritardo sia dovuto a quest'ultima».
Bonifici e assegni. Inoltre, vengono fissati limiti massimi per la data di valuta a favore dei beneficiari di bonifici, assegni circolari e bancari e per per i tempi con cui le banche mettono effettivamente a disposizione dei clienti il denaro. In particolare, dal prossimo 1° novembre la data di valuta per i beneficiari per tutti i bonifici, gli assegni circolari e quelli bancari non può mai superare, rispettivamente, uno, uno e tre giorni lavorativi successivi alla data del versamento, mentre la data di disponibilità per il beneficiario non può mai superare, rispettivamente, quattro, quattro e cinque giorni lavorativi successivi alla data del versamento. Poi, dal 1° aprile 2010, la data di disponibilità non dovrà superare i quattro giorni per tutti i titoli.
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