Torna lo scudo fiscale per tutti i contribuenti che vogliono rimpatriare o regolarizzare attività finanziarie e patrimoniali detenute illecitamente all'estero, in dispregio delle regole imposte per il monitoraggio fiscale dal decreto legge 167/90. Il costo dello scudo fiscale è pari al 5% del capitale. Lo scudo sarà possibile dal 15 settembre al 15 aprile 2010.
L'attuale versione della sanatoria consente in alternativa di: rimpatriare in Italia le attività finanziarie e patrimoniali detenute in Stati non appartenenti all'Ue; rimpatriare in Italia ovvero regolarizzare le medesime attività detenute in Stati dell'Unione europea e in Stati aderenti al See (Spazio economico europeo) che garantiscano un effettivo scambio di informazioni fiscali in via amministrativa (per ora solo Norvegia).
Le attività finanziarie e patrimoniali devono essere detenute all'estero a partire da una data non successiva al 31 dicembre 2008: la disposizione ha lo scopo di evitare manovre elusive che consentano ai contribuenti di regolarizzare posizioni costituite ad hoc dopo un termine in cui era prevedibile l'emanazione di un provvedimento di clemenza.
Non solo. La manovra d'estate inasprisce il sistema sanzionatorio connesso ai casi di omessa o infedele dichiarazione dei redditi detenuti all'estero, soggetti, in quanto realizzati in Paradisi fiscali, alle regole di monitoraggio. In particolare si prevede, sulla base di una presunzione legale relativa, che i redditi detenuti all'estero illecitamente generino un' evasione che ha come conseguenza una sanzione che può arrivare fino al 480% dell'imposta non dichiarata. A queste sanzioni, poi, va sommata una sanzione amministrativa pecuniaria dal 5 al 25% dell'ammontare degli importi non dichiarati e la confisca di beni per un corrispondente valore.
Ma la stretta sui paradisi fiscali è a 360 gradi. La manovra d'estate, infatti, lancia l'offensiva contro tutte quelle operazioni finanziarie che hanno come unico scopo quello di sottrarre tassazione in Italia in favore di Stati a regime fiscale privilegiato. Così, l'articolo 13 (dedicato al contrasto agli arbitraggi fiscali internazionali) cerca, attraverso più incisive verifiche, di mettere un freno alle operazioni che consentono di localizzare i redditi, al solo fine di ottenere indebiti risparmi d'imposta, in territori che non presentano alcun collegamento commerciale con l'attività svolta dall'impresa.
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