Piano casa in Sicilia: a che punto siamo? Nel periodo prenatalizio, in piena crisi del precedente governo regionale, in due sedute successive la IV commissione dell'assemblea regionale aveva esaminato e approvato con modifiche 9 dei 10 articoli che compongono il testo del Ddl. Poi, dalla costituzione del nuovo governo, il testo del ddl ha subito un breve fermo in commissione, dovuto anche all'entrata in vigore della legge sul riordino delle competenze degli assessorati e dei relativi dipartimenti (l'assessorato ai Lavori pubblici, promotore del Ddl, è stato trasformato in assessorato alle Infrastrutture: la competenza sulla materia dovrebbe quindi passare all'assessorato al Territorio, come sarebbe stato più logico fin dall'inizio).
Possono ipotizzarsi quindi ulteriori modifiche nel corso dell'iter parlamentare in aula, anche se da dichiarazioni di rappresentanti del governo il testo dovrebbe approdarvi in tempi strettissimi ed essere velocemente approvato. Nella sostanza, il testo ha mantenuto l'impianto originario, con modifiche sostanziali degli articoli di maggiore impatto sulle possibilità edificatorie.
Gli ampliamenti. Passata l'onda dell'emozione dovuta agli eventi franosi verificatesi in provincia di Messina, sulla scorta della quale erano state espresse perplessità in merito agli ampliamenti degli edifici esistenti previsti nel testo, la fattispecie è stata reintrodotta con emendamenti presentati in commissione.

Nel testo approvato (articolo 2) viene introdotta una limitazione alla tipologia di edifici interessati (esistenti ad uso residenziale con tipologia unifamiliare o bifamiliare, ultimati al 31 dicembre 2008). Viene altresì esclusa la possibilità di intervento su edifici che hanno beneficiato di condoni edilizi. L'ampliamento consentito è inferiore al 20% del volume esistente fino a un massimo di 150 metri cubi. Viene altresì introdotto l'obbligo della riduzione (almeno) del 10% del fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale.
L'articolo 3, "Rinnovo del patrimonio edilizio", amplia al 31 marzo 2003 la data di ultimazione degli immobili interessati, mantiene la possibilità di intervento anche per gli edifici destinati ad attività produttive e oggetto di condono edilizio.
Vengono rivisti gli incrementi possibili (35% della cubatura per uso residenziale; 25% della superficie per altri usi) e viene introdotto l'obbligo di utilizzo delle tecniche di bioedilizia.
L'articolo 4, "Oneri concessori", modifica gli indici di riduzione degli oneri dovuti (riduzione del 20% sugli ampliamenti elevata al 30% nel caso di prima abitazione; 50% per interventi di demolizione e ricostruzione).

Viene inoltre confermata (articolo 8) una riduzione del 20% degli oneri per l'utilizzo di sistemi di isolamento e/o di dissipazione sismica. L'articolo 6, "Snellimento delle procedure", sembra introdurre la possibilità di avvalersi del silenzio-assenso per l'atto autorizzativo: o, quanto meno, non riporta più l'esplicita esclusione di tale istituto (articolo 2 della legge regionale 17/94) prevista nel testo del Ddl governativo.
Le opere sulle terrazze. Viene poi introdotto l'articolo 9bis, che prevede la possibilità di recupero ai fini abitativi delle opere realizzate ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 4/2003 (chiusura di terrazze e/o copertura di spazi interni con strutture precarie) da eseguirsi tramite Dia.

Rimane confermata la potestà dei comuni (da esercitarsi con delibera consiliare entro 120 giorni) sulla limitazione/esclusione di aree del territorio comunale o sulle quali imporre limitazioni delle modalità applicative sulla base di apposite ragioni di carattere urbanistico, paesaggistico e ambientale.
Altre modifiche riguardano la soppressione dell'articolo 7 (libretto casa) e alcune variazioni meno significative del testo precedente.
Rimane a questo punto l'attesa per l'approdo in aula del testo, con il dubbio che i nuovi, delicatissimi, equilibri politici possano impedire un percorso spedito per l'approvazione.