La legge del Veneto (n. 14/2009) non si limita a recepire le indicazioni dell'intesa stato-regioni, ma introduce – accanto all'ampliamento e alla sostituzione edilizia – altri due interventi straordinari.
Ampliamenti. Non può superare il 20% del volume esistente per gli edifici con destinazione residenziale e il 20% della superficie coperta esistente per gli edifici con destinazione diversa dalla residenza. Questo limite può essere innalzato fino al 30% se l'intervento prevede l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili con potenza non inferiore a 3 Kwh.
Demolizioni e ricostruzioni. La sostituzione edilizia in Veneto deve essere "totale". La legge non ammette interventi parziali. L'edificio ricostruito potrà avere un volume superiore del 40% rispetto a quello demolito. Anche in questo caso, il bonus può essere incrementato del 10% (arrivando quindi al 50%) se il lavoro prevede la riorganizzazione urbanistica dell'area.
Gli altri interventi. La legge del Veneto ammette un terzo intervento straordinario: l'ampliamento fino al 20% degli insediamenti turistici e ricettivi che sono qualificati dalla normativa regionale come "attrezzature all'aperto". Il quarto e ultimo lavoro possibile è l'aumento della superficie utile di pavimento all'interno del volume autorizzato.