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Doppio binario sui redditi 2009

di Marco Piazza

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15 settembre 2009

Il modello di dichiarazione riservata conferma la possibilità di esercitare due particolari opzioni: la comunicazione dei redditi percepiti dal 1° gennaio 2009 e l'utilizzo del valore indicato in dichiarazione riservata come costo fiscale.

I redditi 2009
Due le modalità di comunicazione: in forma analitica e in forma presuntiva.
Nel caso della forma analitica l'intermediario applicherà ai singoli redditi di capitale o alle plusvalenze le stesse ritenute e imposte sostitutive che sarebbero state ordinariamente applicabili in Italia. Questo metodo non è efficace quando il reddito è soggetto a ritenuta d'acconto o non è del tutto soggetto a ritenuta alla fonte o imposta sostitutiva a cura dell'intermediario. È conveniente per i redditi di capitale e per le plusvalenze ordinariamente soggetti a ritenuta d'imposta o imposta sostitutiva del 12,5 per cento. È applicabile anche ai proventi dei fondi comuni armonizzati non collocati in Italia o i cui proventi non sono percepiti in Italia (circolare 9/E/2002). L'intermediario non può tener conto delle eventuali minusvalenze o perdite realizzate dal contribuente nel periodo; ma l'interessato può utilizzarle nel quadro RT della dichiarazione (circolare 99/E del 2001). Per contro, le eventuali plusvalenze si possono compensare con le minusvalenze conseguite su un deposito amministrato già esistente presso il medesimo intermediario (circolare 25/E/2003);

Nel caso di forma presuntiva, invece, vanno determinati i redditi conseguiti applicando al valore delle attività finanziarie indicato nella dichiarazione di emersione il tasso ufficiale medio di riferimento dal 1° gennaio 2009 alla data di effettivo rimpatrio e assoggettandoli all'imposta del 27 per cento. Per il tasso medio di riferimento occorre ponderare i tassi per i giorni durante i quali questi sono stati in vigore. Il tasso medio calcolato sulla base dei tassi di riferimento va applicato al capitale senza dover poi ragguagliare ai giorni l'importo risultante (circolare 25/E/2003). La conseguenza è che più è ritardata la data del rimpatrio, meno incide il reddito presunto.
Si può utilizzare il metodo analitico per i redditi che possono essere determinati analiticamente e utilizzare il criterio presuntivo per quella parte di redditi di difficile quantificazione o per i quali il metodo analitico comporterebbe la perdita del regime della segretazione, in quanto si tratta di redditi soggetti a ritenuta d'acconto.

Il metodo forfetario non può essere utilizzato per i redditi non soggetti ad alcuna imposizione (d'acconto o d'imposta) da parte dell'intermediario (ad esempio, plusvalenze da prelievo o cessione di valute, dividendi da partecipazioni qualificate italiane; plusvalenze da qualificate estere, plusvalenze da non qualificate estere black list non quotate, interessi su finanziamenti).
I redditi percepiti dal 1° gennaio 2009 fino alla data di presentazione della dichiarazione riservata (ovvero fino alla data di effettivo deposito delle attività) non devono essere indicati nella stessa, ma a essi si estende ugualmente il regime della riservatezza (circolare 24/E/2002).
Il costo fiscale
In mancanza della documentazione del costo, infine, si può utilizzare l'importo indicato nella dichiarazione riservata come costo fiscale delle attività rimpatriate. In questo caso, occorre allegare alla dichiarazione di emersione la ripartizione analitica del valore dichiarato tra le singole attività finanziarie fatte oggetto di emersione. Questo valore assume rilevanza anche per la determinazione dei "redditi di capitale" (circolare 9/E/2002).

15 settembre 2009
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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