L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato sabato il testo della circolare applicativa dello scudo fiscale. Ecco i chiarimenti sui punti più delicati del provvedimento. Il testo integrale del provvedimento, con spiegazioni e approfondimenti, domenica sul Sole 24 Ore in edicola
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Tassazione dei redditi successivi al rimpatrio
Per la determinazione di successivi redditi diversi di natura finanziaria, occorre rifarsi al costo di acquisto effettivo dei titoli o delle partecipazioni e, solo in mancanza della documentazione di acquisto, si può utilizzare il valore autocertificato all'intermediario o l'importo della dichiarazione riservata.
Per eventuali redditi derivanti dal realizzo di attività non finanziarie (es.: cessione di immobile infraquinquennale), non è invece possibile adottare il valore della dichiarazione riservata, ma solo il costo di acquisto secondo le regole del Tuir
Quadro RW: immobili esteri
FFino a Unico 2009. Vanno indicati solo nel periodo di imposta in cui hanno prodotto redditi tassabili (locazione o vendita infraquinquennale). Vanno inoltre dichiarati se nel Paese estero (es.: Spagna) sono tassati anche se tenuti a disposizione. Non vanno dichiarati gli immobili a disposizione in Paesi che non li tassano (Francia). Si può però utilizzare lo scudo per sanare omissioni eventualmente effettuate al momento dell'acquisto o in anni in cui essi erano affittati.
Da Unico 2010. Andranno sempre indicati gli immobili esteri e le altre attività di natura patrimoniale (opere d'arte, yacht, ecc.) anche se non hanno prodotto redditi
Soggetti interposti: Cfc
La norma sullo scudo delle Cfc, introdotta dalla L. 141/2009, opera solo in presenza di società con sede nella black-list i cui soci di controllo o di collegamento (artt. 167 e 168 Tuir) sono persone fisiche che hanno violato le norme del quadro RW.
Gli effetti della dichiarazione riservata presentata dalla Cfc si producono sui soci. La copertura si ha per l'importo dichiarato dalla Cfc rapportato alla quota di possesso del singolo socio.
Sanata anche la mancata dichiarazione per trasparenza del reddito della Cfc fino al 2008.
Soggetti interposti: trust
Anche il trust irrevocabile costituisce soggetto fittiziamente interposto (con possibilità di adesione allo scudo direttamente da parte del disponente o del beneficiario) se il trustee non ha poteri dispositivi sui beni.
Ciò si verifica ad esempio:
•quando il disponente o il beneficiario può far cessare il trust in ogni momento;
•quando il trustee non può esercitare i poteri senza il preventivo consenso del disponente o del beneficiario;
•quando il disponente può porre termine anticipatamente al trust designando il beneficiario;
quando il beneficiario ha diritto di ricevere anticipazioni di capitale dal trustee.