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Scudo fiscale 2009: notizie e aggiornamenti

 
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Scudo anche per i trust

di Benedetto Santacroce

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15 settembre 2009

Con l'approvazione del modello e delle istruzioni della dichiarazione riservata delle attività emerse e con la definizione del tasso di cambio per la determinazione del controvalore in euro delle attività finanziarie e degli investimenti rimpatriati o regolarizzati l'operazione scudo fiscale ter entra nel vivo lasciando, di fatto, la parola ai contribuenti. A dire il vero, a oggi, primo giorno possibile per regolarizzare le violazioni relative al monitoraggio fiscale delle attività detenute all'estero, non tutti i problemi interpretativi risultano ancora risolti e si attende l'imminente emanazione della guida che è in preparazione presso l'agenzia delle Entrate.

La dichiarazione riservata delle attività e degli investimenti detenuti all'estero costituisce l'adempimento centrale di tutta l'operazione, in quanto consente al contribuente con l'intervento di un intermediario finanziario di regolarizzare la propria posizione mantenendo un anonimato nei confronti del fisco.
Con la dichiarazione riservata il contribuente opera delle scelte e assume degli obblighi e delle responsabilità nei confronti degli intermediari finanziari e del fisco, anche in relazione alla tassazione dei redditi percepiti successivamente al 31 dicembre 2008 (si veda l'articolo qui sotto).

Sul piano soggettivo le istruzioni definiscono con maggiore attenzione chi è tenuto alla presentazione della dichiarazione. Questa va presentata dalle persone fisiche, dagli enti non commerciali, dalle società semplici e dalle associazioni fiscalmente residenti nel territorio dello Stato. Relativamente alla residenza fiscale del dichiarante, le istruzioni sottolineano che mentre in via generale deve essere indicata la residenza anagrafica ovvero la sede legale del soggetto che regolarizza o rimpatria le attività e gli investimenti detenuti all'estero, per i cittadini italiani o per gli enti (in particolare i trust) rispettivamente residenti o istituiti in Stati a fiscalità privilegiata deve essere indicato il domicilio fiscale. Questo deriva dal fatto che ammessi alla regolarizzazione non sono solo coloro formalmente residenti in Italia, ma anche coloro che la normativa fiscale presume residenti in Italia.

A seconda del Paese in cui le attività sono detenute, le stesse possono essere regolarizzate e/o rimpatriate. Questa seconda soluzione è obbligatoria per le attività detenute in tutti i Paesi extracomunitari a esclusione dei Paesi See che consentono un adeguato scambio di informazioni. Il modello richiede nel quadro A il riepilogo delle attività rimpatriate e/o regolarizzate senza, però, evidenziare la forma di sanatoria utilizzata. Al contrario, questa distinzione tra attività regolarizzate o rimpatriate deve essere riportata nel quadro B.
A differenza delle altre edizioni dello scudo, le istruzioni nel rigo B4 (altri investimenti di natura non finanziaria) richiamano, per la sola regolarizzazione, oltre a oggetti preziosi e opere d'arte, anche gli yacht (risoluzione 172/E/2009). Il che potrebbe aprire un problema per la sanatoria di questi beni nei Paesi dove è ammesso solo il rimpatrio.

Nel caso in cui il denaro e le altre attività finanziarie vengano mantenute all'estero, utilizzando l'istituto della regolarizzazione il contribuente dovrà indicare in dichiarazione i dati dell'intermediario presso il quale le attività regolarizzate sono detenute. Il modello consente di indicare fino a tre intermediari. Pertanto, nel caso in cui le attività finanziarie siano detenute presso un numero di intermediari superiori a tre, il contribuente dovrà compilare dei quadri B aggiuntivi. Per il denaro e le attività oggetto di regolarizzazione il dichiarante dovrà allegare alla dichiarazione una certificazione rilasciata dall'intermediario non residente che attesti che le attività regolarizzate sono costituite in deposito presso di lui.

Di particolare rilievo, sia per gli effetti della regolarizzazione sia per le responsabilità connesse, è l'attestazione che il dichiarante fa nell'ultimo riquadro del modello circa la detenzione all'estero delle attività dichiarate al 31 dicembre 2008. Per l'attestazione è necessario individuare se il contribuente ha scelto la regolarizzazione e/o il rimpatrio, attraverso la barratura di un'apposita casella e, nel caso di presentazione di compilazione di più quadri B aggiuntivi, l'attestazione deve essere resa su ciascuno di essi.

15 settembre 2009
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