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LE COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE E I LAVORATORI A PROGETTO

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Rientrano nella definizione di "collaborazione coordinata e continuativa" le forme di lavoro autonomo che presentano requisiti (la continuità, il coordinamento e la collaborazione rispetto all'attività del committente) analoghi a quelli del lavoro subordinato.
Alla continuità, intesa come costanza dell'impegno e suo perdurare nel tempo, si accompagnano la coordinazione, vale a dire il collegamento funzionale con l'attività del committente - senza alcun vincolo di subordinazione del prestatore nei confronti di quest'ultimo - e la personalità della prestazione, intesa come prevalenza dell'apporto personale del collaboratore.
La riforma del 2003 del mercato del lavoro (cosiddetta "Legge Biagi") ha profondamente modificato la disciplina delle collaborazioni coordinate e continuative, istituendo il cosiddetto lavoro a progetto.
Il contratto di lavoro a progetto è un contratto di collaborazione coordinata e continuativa con particolari caratteristiche:
deve far riferimento a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso;
viene gestito autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, in coordinamento con l'organizzazione del committente e a prescindere dal tempo impiegato per l'esecuzione dell'attività lavorativa.
Al contratto di lavoro a progetto possono accedere tutti i lavoratori e per tutti i settori e le attività, con le seguenti esclusioni:
agenti e rappresentanti di commercio;
coloro che esercitano professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione a specifici albi professionali (già esistenti al momento dell'entrata in vigore del decreto);
componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società;
partecipanti a collegi e commissioni (inclusi gli organismi di natura tecnica);
pensionati al raggiungimento del 65° anno di età;
atleti che svolgono prestazioni sportive in regime di autonomia, anche in forma di collaborazione coordinata e continuativa;
collaborazioni coordinate e continuative di tipo occasionale, di durata non superiore a 30 giorni con un unico committente e per un compenso annuo non superiore a 5.000 euro con lo stesso committente;
rapporti di collaborazione con la pubblica amministrazione;
attività di collaborazione coordinata e continuativa prestate ed utilizzate a fini istituzionali in favore di associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano).
Il contratto si conclude quando il progetto, il programma o la fase vengono realizzati: il recesso anticipato può avvenire per giusta causa o in base alle modalità previste dalle parti nel contratto individuale.

IL TRATTAMENTO FISCALE
Il reddito derivante dalle collaborazioni coordinate e continuative (ove ancora esistenti) e dal lavoro "a progetto" è assimilato a quello di lavoro dipendente.
Per la determinazione del reddito assimilato al reddito di lavoro dipendente, si applica il principio di cassa.
Inoltre, così come previsto per il reddito di lavoro dipendente, anche per le collaborazioni coordinate e continuative e per il lavoro a progetto, i compensi corrisposti entro il giorno 12 del mese di gennaio si considerano percepiti all'anno precedente se sono a questo riferiti.
Il sostituto d'imposta deve comportarsi come un vero e proprio datore di lavoro e, pertanto, deve:
operare la ritenuta in base agli scaglioni progressivi Irpef ragguagliati a periodo di paga;
calcolare la detrazione per lavoro in base all'ammontare corrisposto;
tenere conto delle detrazioni per carichi di famiglia;
effettuare il conguaglio di fine anno per l'Irpef e le addizionali.
Poiché le ritenute sono applicate periodicamente dal datore di lavoro, se il lavoratore possiede solo questo reddito non è obbligato a presentare la dichiarazione dei redditi.
Il conguaglio va fatto al momento della cessazione del rapporto (entro 12 giorni) e, in ogni caso, non oltre il 28 febbraio dell'anno successivo al periodo d'imposta considerato.
Inoltre, al lavoratore, entro tale data, va consegnata la certificazione unica dei redditi (modello CUD), attestante, tra l'altro, le ritenute subite e le detrazioni spettanti.

ATTENZIONE
I redditi di collaborazione erogati da un datore fiscalmente residente in Italia ad un lavoratore non residente sono assoggettati a ritenuta del 30% a titolo d'imposta.
In altre parole, il collaboratore non residente, se non ha altri redditi soggetti a imposta in Italia, non è obbligato alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia, sussistendo soltanto l'obbligo, gravante sul committente, di certificare i compensi. Naturalmente, è fatta salva l'applicazione dei trattati contro le doppie imposizioni dai quali potrebbe derivare un regime diverso.TESTO TESTO
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