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IL LAVORO OCCASIONALE

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Il Decreto Legislativo n. 276/2003 ha fornito una definizione delle prestazioni di lavoro occasionali.
Sono così definite le prestazioni di durata complessiva non superiore a trenta giorni, nel corso dell'anno solare, con lo stesso committente e il cui compenso complessivo annuo non sia superiore a 5.000 euro.
La prestazione occasionale è un tipo di collaborazione non subordinata con caratteristiche diverse sia dal lavoro autonomo a progetto, reso in maniera continuativa, che dalla prestazione occasionale di tipo accessorio, effettuata da particolari categorie di soggetti.

Non possono svolgere prestazioni di lavoro occasionale i seguenti soggetti:
i professionisti intellettuali, con iscrizione ad apposito albo;
coloro che hanno rapporti di collaborazione coordinata e continuativa con associazioni o società sportive associate a federazioni nazionali o ad enti di promozione sportiva riconosciute dal CONI;
i dipendenti di pubbliche amministrazioni;
i componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società;
i partecipanti a collegi e commissioni.

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