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IL LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO

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Il Decreto Legge n. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008, ha ampliato l'ambito di applicazione di tale tipologia contrattuale, inizialmente circoscritto dall'art. 71 del Decreto Legislativo n. 276 del 2003 ai soggetti a rischio di esclusione sociale o, comunque, non ancora entrati nel mercato del lavoro o in procinto di uscirne.
Il contratto di lavoro occasionale accessorio ha due finalità:
far emergere il sommerso che caratterizza alcune prestazioni lavorative, tutelando figure di lavoratori che altrimenti opererebbero senza protezione assicurativa e previdenziale;
favorire l'inserimento lavorativo di fasce deboli del mercato del lavoro, aumentando le possibilità di lavoro presso le famiglie e gli enti senza fine di lucro.
Possono accedere alle prestazioni occasionali accessorie:
disoccupati da oltre un anno;
casalinghe, studenti, pensionati;
disabili e soggetti in comunità di recupero;
lavoratori extracomunitari con regolare permesso di soggiorno, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro.
I committenti, cioè coloro che impiegano prestatori di lavoro occasionale, possono essere:
famiglie;
privati;
aziende;
enti locali, scuole e università;
imprese familiari;
imprenditori agricoli;
enti senza fini di lucro;
enti pubblici (solo per particolari lavori).
Le prestazioni accessorie possono consistere in:
piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresa l'assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con handicap, nonché il dogsittering;
insegnamento privato supplementare;
piccoli lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti (anche quando il committente è un ente locale);
realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli;
collaborazione con enti pubblici e associazioni di volontariato per lo svolgimento di lavori di solidarietà o di emergenza, come quelli dovuti a calamità o eventi naturali improvvisi;
attività di lavoro svolte nei maneggi e nelle scuderie;
vendemmie di breve durata e a carattere saltuario, effettuata da studenti e pensionati.
È possibile svolgere prestazioni occasionali accessorie anche nell'ambito dell'impresa familiare nei settori del commercio, dei servizi e del turismo, applicando in tal caso la normale disciplina assicurativa e contributiva del lavoro subordinato.

L'impresa familiare può utilizzare prestazioni occasionali accessorie entro un limite di 10.000 euro nel corso di ciascun anno fiscale: il limite è riferito all'impresa e non al singolo lavoratore impiegato, per il quale resta vigente il limite di 5.000 euro annui con riferimento al medesimo committente.
I soggetti interessati a svolgere prestazioni di lavoro di natura accessoria sono tenuti a dare la propria disponibilità lavorativa ai servizi per l'impiego delle province del territorio di riferimento o agli organismi accreditati in materia: a seguito di detta comunicazione ricevono una tessera magnetica, atta a registrare la loro condizione.
Il contratto ha forma libera: il pagamento della prestazione avviene attraverso i cosiddetti voucher (buoni lavoro, il cui valore nominale è pari a 10 euro, ma è pure disponibile un buono "multiplo" del valore di 50 euro, equivalente a cinque buoni non separabili), che garantiscono, oltre alla retribuzione, anche la copertura previdenziale presso l'Inps e quella assicurativa presso l'INAIL.
Il valore nominale comprende: la contribuzione in favore della gestione separata dell'INPS (13%), che viene accreditata sulla posizione individuale contributiva del prestatore; quella in favore dell'INAIL per l'assicurazione anti-infortuni (7%); un compenso al concessionario (Inps), per la gestione del servizio (5%).

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