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L'esercizio di arti e professioni in forma associata determina reddito da lavoro autonomo, a condizione che l'associazione non assuma la forma di società di capitali, di società in nome collettivo o in accomandita semplice. In tal caso, il reddito prodotto assume la qualifica di reddito d'impresa.
La costituzione di uno studio associato, di regola, deve essere notificata all'ordine cui il professionista appartiene, sempre che lo stesso sia iscritto ad un Albo professionale. L'associazione professionale è equiparata alla società semplice. Pertanto:
il reddito è determinato secondo le regole proprie del regime analitico del lavoro autonomo ma in modo complessivo in relazione all'associazione;
il reddito viene poi attribuito ai soci "per trasparenza", indipendentemente dalla percezione, in proporzione alla quota di partecipazione agli utili;
i compensi percepiti dall'associazione sono soggetti alla ritenuta d'acconto se corrisposti da un sostituto;
le ritenute d'acconto subite dall'associazione vengono attribuite agli associati con lo stesso criterio di ripartizione degli utili.