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Come anticipato, il regime analitico di determinazione del reddito, applicabile alla generalità dei lavoratori autonomi, si basa sul principio di cassa e consiste nell'effettuare la differenza tra l'ammontare dei compensi percepiti anche sotto forma di partecipazione agli utili, al netto di IVA e di contributi previdenziali e assistenziali posti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde e quello delle spese sostenute nel periodo d'imposta.
Il reddito di lavoro autonomo concorre a formare il reddito complessivo del professionista e dell'artista. In caso di perdita d'esercizio, la stessa viene scomputata dal reddito complessivo.
COMPONENTI POSITIVI DI REDDITO
Sono considerati componenti positivi tutti i proventi, al netto dell'IVA, percepiti nel periodo d'imposta, in relazione all'attività professionale o artistica svolta.
In particolare, tra i componenti positivi di reddito sono compresi:
i compensi in denaro;
i compensi in natura;
le partecipazioni agli utili;
le indennità o i risarcimenti conseguiti per la perdita di redditi;
le spese rimborsate, ad esclusione di quelle anticipate o sostenute in nome e per conto del cliente e documentate analiticamente.
ATTENZIONE
Con riferimento ai rimborsi spese è opportuno fare una precisazione. Esistono infatti due diverse tipologie di rimborsi spese: • i rimborsi spese propriamente detti (ad esempio rimborso delle spese di viaggio): rientrano nel reddito professionale e vengono considerati alla stregua di compensi; • i rimborsi spese anticipate in nome e per conto del cliente e indicati separatamente in fattura (ad esempio imposte pagate dal professionista per conto del cliente): non entrano a far parte del reddito del professionista che ha effettuato l'anticipazione e quindi su tali rimborsi non deve essere applicata l'IVA, né deve essere operata la ritenuta d'acconto. |
Non entrano invece a far parte del reddito di lavoro autonomo:
le indennità per danni dipendenti da invalidità permanente o morte;
gli interessi attivi maturati sui conti correnti bancari e postali;
il contributo previdenziale (pari al 2% o 4%) addebitato per legge al cliente nella parcella (questo viene infatti incassato dal professionista e successivamente versato alla propria cassa di appartenenza).
Plusvalenze e minusvalenze su beni strumentali
A partire dal 4 luglio 2006, concorrono a formare il reddito di lavoro autonomo le plusvalenze sui beni strumentali, esclusi gli immobili e gli oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione (anche se utilizzati come beni strumentali per l'esercizio dell'arte o della professione), se:
1. sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso;
2. sono realizzate mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni;
3. i beni vengono destinati al consumo personale o familiare dell'esercente l'arte o la professione o a finalità estranee all'arte o professione.
Riguardo alle minusvalenze, invece, rilevano solo quelle previste nei casi 1 e 2 di cui sopra.
ATTENZIONE
Producono plusvalenze/minusvalenze solo i beni strumentali acquistati dal professionista in epoca successiva al 4 luglio 2006. |
Si considera plusvalenza (o minusvalenza) la differenza, positiva (o negativa), tra il corrispettivo o l'indennità percepiti e il costo non ammortizzato ovvero, in assenza di corrispettivo, la differenza tra il valore normale del bene e il costo non ammortizzato.
Rispetto a quanto previsto per le imprese, inoltre, non è possibile, per il professionista, rateizzare in più esercizi la plusvalenza realizzata.
COMPONENTI NEGATIVI DI REDDITO
Le spese effettivamente sostenute (oltre a quelle imputabili per competenza, di cui si dirà appresso) possono essere dedotte ai fini della determinazione del reddito, a condizione che siano: