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IL REGIME SOSTITUTIVO PER LE NUOVE INIZIATIVE PRODUTTIVE

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Si tratta del regime fiscale agevolato rivolto alle persone fisiche che iniziano una nuova attività di lavoro autonomo.
Esso è applicabile per il primo periodo d'imposta e i due successivi e prevede il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'Irpef del 10% e una serie di semplificazioni contabili.

CONTRIBUENTI AMMESSI E CONDIZIONI RICHIESTE
Il beneficio del regime agevolato può essere riconosciuto esclusivamente a contribuenti in possesso di determinati requisiti e solo al verificarsi di specificate condizioni:
il contribuente che lo richiede deve essere una persona fisica;
il contribuente non deve aver esercitato negli ultimi tre anni attività artistica, professionale o d'impresa, neppure in forma associata o familiare. La qualità di socio in società personali o di capitale non costituisce a priori una causa ostativa per l'adozione del regime agevolato. Occorre far riferimento all'effettivo esercizio dell'attività d'impresa o di lavoro autonomo svolta in concreto dal socio. Pertanto, se il contribuente è stato socio accomandante di una S.a.s. o socio in S.r.l., egli può ugualmente fruire del regime agevolato purché non abbia svolto, nei tre anni precedenti, attività di gestione all'interno della società, ma abbia conferito solo capitale;
l'attività da esercitare non deve costituire il proseguimento di un'altra attività svolta precedentemente anche in forma di lavoro dipendente o autonomo (tranne il caso del periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni). Tale condizione, posta dalla norma, ha chiaramente carattere antielusivo poiché si vogliono evitare abusi dei contribuenti i quali, al solo fine di avere le agevolazioni tributarie previste da questo regime, potrebbero, di fatto, continuare ad esercitare l'attività in precedenza svolta, modificando soltanto la veste giuridica;
è necessario che si realizzino compensi di lavoro autonomo non superiori a 30.987,41 euro;
occorre osservare regolarmente gli obblighi previdenziali, assicurativi e amministrativi.

ATTENZIONE
In caso di contemporaneo esercizio di più attività, ai fini dell'individuazione del limite dei compensi, si fa riferimento all'attività prevalentemente esercitata, vale a dire quella con la quale sono stati conseguiti maggiori compensi nel periodo d'imposta. La somma dei compensi riguardanti le singole attività non può comunque superare detti limiti. Qualora un contribuente subentri in un'attività svolta in precedenza da altro soggetto, i limiti dei compensi non devono essere stati superati dal precedente titolare nel periodo d'imposta precedente a quello in cui si subentra.




AGEVOLAZIONI
Per coloro i quali, in possesso dei relativi requisiti richiesti dalla norma, scelgono di avvalersi del regime fiscale di favore, le agevolazioni consistono in:
1. tassazione forfetaria del reddito di lavoro autonomo, con l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'Irpef, e relative addizionali regionali e comunali, nella misura del 10%. Il reddito di lavoro autonomo, dato che è già soggetto ad imposta sostitutiva, non concorre alla formazione del reddito complessivo netto ai fini Irpef;

ATTENZIONE
L'imposta è sostitutiva solo dell'Irpef. Pertanto, si versano regolarmente le altre imposte (ad eccezione dell'acconto annuale dell'imposta sul valore aggiunto).


2. semplificazione degli adempimenti contabili con l'esonero dai seguenti obblighi contabili:
registrazione e tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte dirette, dell'Irap e dell'Iva;
liquidazioni e versamenti periodici dell'Iva;


ATTENZIONE
Non si è esonerati dagli obblighi di dichiarazione e di versamento annuale (l'Iva a debito è dovuta annualmente anziché alle scadenze periodiche). Rimane in ogni caso l'obbligo di conservare i documenti ricevuti ed emessi e, se previsto, l'obbligo di emissione di fatture e scontrini fiscali.



3. non assoggettamento a ritenuta d'acconto, da parte del sostituto d'imposta, dei compensi riguardanti il reddito oggetto del regime fiscale agevolato; a tal fine i contribuenti devono rilasciare una dichiarazione dalla quale risulti che il loro reddito è soggetto ad imposta sostitutiva e che pertanto non deve essere effettuata la ritenuta d'acconto;
4. assistenza gratuita fornita direttamente dall'Agenzia delle Entrate (cosiddetto "tutoraggio"): è prevista la facoltà per il contribuente di essere assistito gratuitamente dall'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente negli adempimenti fiscali formali (ad esempio: compilazione dell'Unico, liquidazione dei tributi, ecc.);
5. concessione di un credito d'imposta per l'acquisto di apparecchiature informatiche: ai contribuenti che per usufruire dell'assistenza acquistano computer, modem e stampante è riconosciuto un credito d'imposta pari al 40% del loro costo, con il limite massimo di 309,87 euro.


DURATA E COMUNICAZIONE DELL'OPZIONE
Il regime agevolato ha la durata massima di tre anni e si applica per il primo periodo d'imposta in cui ha inizio l'attività e per i due successivi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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