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A seguito della cessazione del rapporto di agenzia a tempo indeterminato, il mandante è tenuto a corrispondere all'agente una indennità proporzionale all'ammontare delle provvigioni liquidate nel corso del contratto (articolo 1751, Codice civile).
Detti proventi, se corrisposti a persone fisiche o a società di persone, sono assoggettati a tassazione separata, salvo opzione per quella ordinaria.
In tale ultimo caso, le indennità sono imponibili per l'intero ammontare percepito nel periodo d'imposta.