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I contribuenti che esercitano attività di lavoro autonomo, se obbligati alla tenuta delle scritture contabili, sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi (modello Unico), anche in mancanza di redditi.
Tra gli altri, devono essere compilati:
il quadro RE, nel quale dichiarare i redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni;
il quadro RL, sezione III, in cui indicare gli altri redditi di lavoro autonomo.
ATTENZIONE
Nel caso in cui i lavoratori autonomi svolgano la propria attività sotto forma di associazione professionale, mentre quest'ultima è tenuta alla presentazione del modello Unico Società di persone, i singoli professionisti associati dichiarano il proprio reddito di partecipazione utilizzando il quadro RH di Unico Persone fisiche. |
La dichiarazione dei redditi va presentata, esclusivamente con modalità telematiche, entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento.
Invece, le imposte scaturenti da essa, vanno versate, salvo eventuali proroghe:
entro il 16 giugno;
entro il 16 luglio, maggiorando quanto dovuto dello 0,4%.
È sempre possibile, comunque, rateizzare gli importi dovuti, applicando l'interesse su base annua del 4%.