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Torna a: ATTIVITÀ OCCASIONALE E SPORTIVA DILETTANTISTICA

Le indennità di trasferta, e i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati dal Coni, dalle federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegue finalità dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto, percepiti da soggetti che svolgono attività sportiva dilettantistica sono assoggettati ad imposizione secondo le seguenti modalità:
i primi 7.500,00 euro complessivamente percepiti nel periodo d'imposta non concorrono alla formazione del reddito;
sulla parte che eccede i 7.500,00 euro fino a 28.158,28 euro viene operata una ritenuta a titolo di imposta,con un'aliquota del primo scaglione di reddito (attualmente pari al 23%), maggiorato delle addizionali Irpef;
sulle somme eccedenti i 28.158,28 euro viene operata una ritenuta a titolo d'acconto, sempre con un'aliquota del primo scaglione di reddito, maggiorato delle addizionali Irpef.
Sono esclusi dall'imposizione i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio ed al trasporto, sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.

Inoltre, la stessa disciplina si applica:
a partire dal 1° gennaio 2007, ai compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche;
a partire dal 31 dicembre 2008, alle federazioni sportive nazionali, alle discipline associate ed agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI. Inoltre, tra le associazioni sono incluse anche quelle che si occupano di formazione, didattica, preparazione e assistenza all'attività sportiva dilettantistica.
Con riferimento alle agevolazioni fiscali e contributive in favore di cori, bande musicali e filodrammatiche con finalità dilettantistiche, va detto che:
attraverso l'utilizzo dell'inciso "finalità dilettantistiche" relativamente ai cori, bande musicali e filodrammatiche che erogano compensi ai direttori artistici e ai collaboratori tecnici, il legislatore ha inteso espressamente evidenziare che tali enti devono avere quale scopo lo svolgimento di attività artistica o musicale a carattere dilettantistico e che, nell'ambito di tale attività, devono essere rese le prestazioni del direttore artistico e dei collaboratori tecnici;
i proventi devono essere corrisposti al direttore artistico e ai collaboratori tecnici a fronte di prestazioni di "natura non professionale"; sono pertanto escluse dall'ambito di applicazione della norma le somme erogate a soggetti la cui attività artistica o musicale è resa in favore di cori, bande musicali e filodrammatiche nell'ambito della stessa professione da essi svolta abitualmente in modo indipendente ed autonomo e indirizzata ad una potenziale pluralità di committenti;
nella nozione di "collaboratore tecnico" rientrano soltanto quei soggetti che – insieme al direttore artistico – prendono parte direttamente alle manifestazioni artistiche e musicali organizzate da cori, bande musicali e filodrammatiche, offrendo contributi afferenti alla tecnica delle manifestazioni stesse;
non rientrano nell'ambito della norma i compensi eventualmente percepiti per prestazioni di carattere amministrativo-gestionale rese nei confronti di cori, bande musicali e filodrammatiche.

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