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Torna a: LO SCUDO FISCALE

Possono avvalersi dei vantaggi previsti dallo scudo fiscale tutti quei contribuenti, fiscalmente residenti in Italia, cui si applicano le norme in materia di monitoraggio fiscale:
persone fisiche;
enti non commerciali, compresi i trust;
società semplici ed equiparate, ai sensi dell'articolo 5 TUIR.
È necessario che il requisito della residenza sussista per il periodo d'imposta in corso alla data di presentazione della dichiarazione riservata, di cui si dirà appresso, e non necessariamente nei periodi d'imposta precedenti.

ATTENZIONE
Sono considerati fiscalmente residenti in Italia, salvo prova contraria, anche i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti nei paradisi fiscali (c.d. paesi "black list", di cui al D.M. 4 maggio 1999).
Pertanto, in linea generale, queste persone possono usufruire dello scudo fiscale. In tal caso è necessario manifestare all'intermediario il proprio status di residente italiano, rinunciando pertanto alla possibilità di fornire la prova contraria.


L'emersione di attività è ammessa non soltanto nel caso di possesso diretto delle attività da parte del contribuente, ma anche nel caso in cui le predette attività siano intestate a società fiduciarie o siano possedute dal contribuente per il tramite di interposta persona.
Oltre ai contribuenti sopra indicati, possono aderire allo scudo fiscale:
gli eredi del contribuente che ha compiuto la violazione delle norme sul monitoraggio fiscale (ovviamente, il de cuius doveva essere residente in Italia nel momento in cui ha compiuto tali violazioni);
i contribuenti per le attività detenute in comunione.
Possono effettuare il rimpatrio ovvero la regolarizzazione anche le imprese estere controllate ovvero collegate.
In tal caso gli effetti del rimpatrio ovvero della regolarizzazione si producono in capo ai partecipanti persone fisiche nei limiti degli importi delle attività rimpatriate ovvero regolarizzate.
Con l'adesione allo scudo, questi contribuenti, in relazione ai redditi conseguiti dal soggetto estero partecipato nei periodi di imposta chiusi alla data del 31 dicembre 2008, si avvalgono della opportunità di non essere sottoposti alle norme in materia di Controlled foreign Companies (CFC).

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