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Torna a: LO SCUDO FISCALE

ATTENZIONE
Il decreto legge n. 194 del 30 dicembre 2009 prevede, tra le varie disposizioni, quella relativa alla riapertura dei termini per aderire alla scudo fiscale.
In particolare, sono state stabilite due scadenze e due aliquote diverse: 6% fino al 28 febbraio 2010, 7% dal 1° marzo al 30 aprile 2010.
Pertanto, anche se con costi maggiori, ci sarà più tempo per presentare la dichiarazione di emersione necessaria per rimpatriare o regolarizzare le attività finanziarie o patrimoniali detenute all'estero prima del 31 dicembre 2008 in violazione delle nome sul monitoraggio fiscale.
Di seguito, si riportano le principali indicazioni contenute nel decreto legge n. 78 del 2009 e sue successive modificazioni.


Utilizzando le norme sullo scudo fiscale è possibile:
far rientrare le attività da Paesi extra UE;
far rientrare o regolarizzare le attività detenute in Paesi dell'Unione europea o in Stati aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un effettivo scambio di informazioni fiscali in via amministrativa (allo stato attuale solo Norvegia e Islanda).
È possibile anche regolarizzare le attività finanziarie possedute in Paesi extra UE qualora sia rispettata la condizione che vi sia un effettivo scambio di informazioni.
Per usufruire dello scudo fiscale occorreva pagare, entro il 15 dicembre 2009, un'imposta straordinaria applicata:
su di un rendimento lordo presunto del 2% annuo per i cinque anni precedenti il rimpatrio o la regolarizzazione senza possibilità di scomputo di eventuali perdite;
con un'aliquota sintetica del 50% per anno comprensiva di interessi e sanzioni e senza diritto allo scomputo di eventuali ritenute o crediti.
Pertanto, sull'attività rimpatriata o regolarizzata si doveva versare, entro il 15 dicembre 2009, un'imposta
dell'1% annuo per i cinque anni, per un ammontare complessivo del 5%.
Supponendo, ad esempio, che sia effettuato il rimpatrio di una somma pari a 1.000.000 di euro il cui rendimento lordo presunto è pari a 20.000 euro per ciascun anno (per un totale di 100.000 euro nei cinque anni precedenti), ne consegue un'imposta straordinaria dovuta pari a 50.000 euro.
Per il versamento dell'imposta straordinaria, sono stati previsti i seguenti codici tributo:
8107 - Imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniali rimpatriate;
8108 - Imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniali regolarizzate.


Tale imposta si applica sulle attività finanziarie e patrimoniali detenute almeno al 31 dicembre 2008 e rimpatriate o regolarizzate a partire dal 15 settembre 2009 e fino al 15 dicembre 2009.
L'imposta straordinaria del 5% andava versata entro il 15 dicembre 2009 a cura dell'intermediario che ha trattenuto o ricevuto dal contribuente la provvista necessaria al pagamento.
È stato possibile effettuare il versamento entro il 18 dicembre 2009 per le operazioni di rimpatrio o regolarizzazione effettuate dal 1° al 15 dicembre.
Per perfezionare l'adesione occorreva inoltre presentare, sempre entro il 15 dicembre 2009, un'apposita dichiarazione riservata ad un intermediario abilitato.
Solo nel caso in cui i contribuenti siano oggettivamente impossibilitati a perfezionare le operazioni di emersione in tempi brevi, il termine ultimo entro il quale le suddette operazioni devono essere concluse con l'effettivo rimpatrio e/o regolarizzazione delle attività è fissato al 31 dicembre 2010 (30 giugno 2010 per le operazioni di rimpatrio e/o regolarizzazione effettuate dalla Repubblica di San Marino).

ATTENZIONE
Gli intermediari non sono tenuti a comunicare all'amministrazione finanziaria, ai fini dei controlli fiscali, i dati e le notizie contenuti nelle dichiarazioni riservate.

Inoltre, i contribuenti che si avvalgono dello scudo fiscale, per il periodo d'imposta in cui presentano la dichiarazione riservata, nonché per quello precedente, sono esonerati dall'obbligo di compilazione del modulo RW, relativamente alle attività finanziarie oggetto di rimpatrio o di regolarizzazione.

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