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Torna a: L'AGEVOLAZIONE FISCALE "TREMONTI TER"

L'agevolazione si applica esclusivamente ai titolari di reddito d'impresa, sia in forma individuale che societaria:
• persone fisiche esercenti attività commerciale ancorché gestita in forma di impresa familiare, comprese le aziende coniugali;
• società in nome collettivo e in accomandita semplice;
società di armamento;
società di fatto che hanno per oggetto l'esercizio di attività commerciale;
società consortili a rilevanza sia interna che esterna;
società per azioni;
società in accomandita per azioni;
società a responsabilità limitata;
società cooperative e di mutua assicurazione;
enti pubblici e privati, diversi dalle società, nonché i trust che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di un'attività commerciale;
enti pubblici e privati, diversi dalle società, nonché i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di un'attività commerciale, con riferimento all'attività commerciale esercitata.

L'agevolazione si applica anche alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti.

Inoltre, l'applicazione dell'agevolazione in esame non è subordinata all'adozione di particolari regimi d'imposta o contabili da parte dei soggetti interessati.

Pertanto, possono accedere al beneficio:
i contribuenti c.d. "minimi" esercenti attività d'impresa;
i soggetti che si avvalgono del regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali;
gli imprenditori agricoli che svolgono attività di agriturismo;
i soggetti esercenti attività di allevamento di animali;
le persone fisiche e le società semplici, con riferimento all'attività agricola eccedente i limiti previsti dall'articolo 32 del TUIR;
le società di persone, le società a responsabilità limitata e le società cooperative che rivestono la qualifica
di società agricola che dichiarano reddito d'impresa;
i soggetti che hanno optato per il regime forfetario della c.d. "tonnage tax".

I soggetti titolari di attività industriali a rischio di incidenti sul lavoro possono usufruire dell'agevolazione solo se in grado di documentare l'adempimento degli obblighi e delle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro.

ATTENZIONE
A differenza di quanto previsto per le analoghe agevolazioni del passato, non ne possono, invece, usufruire gli esercenti arti e professioni, sia che svolgano l'attività in forma individuale che in forma
associativa.


Sono inoltre esclusi:
le persone fisiche e le società semplici, che svolgono attività agricola nei limiti previsti dall'articolo 32 del TUIR;
gli enti non commerciali non titolari di reddito d'impresa.


ATTENZIONE
Possono fruire dell'agevolazione anche i soggetti in precedenza indicati che si costituiscono o iniziano l'attività nel periodo che va dal 1° luglio 2009, data di entrata in vigore del decreto, al 30 giugno 2010, data entro la quale devono essere effettuati gli investimenti.
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