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QUALI SONO GLI INVESTIMENTI AGEVOLATI

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Torna a: L'AGEVOLAZIONE FISCALE "TREMONTI TER"

Sono interessati all'agevolazione gli investimenti effettuati a partire dalla data di entrata in vigore del D.L. n. 78 (quindi dal 1° luglio 2009) e fino al 30 giugno 2010.

Deve trattarsi, comunque, di acquisti di nuovi macchinari e nuove apparecchiature, purchè compresi nella divisione 28 della tabella ATECO 2007.

Tale divisione è così composta (per semplicità sono state eliminate le sottovoci):

28 FABBRICAZIONE DI MACCHINARI ED APPARECCHIATURE NCA

28.1 FABBRICAZIONE DI MACCHINE DI IMPIEGO GENERALE
28.11 Fabbricazione di motori e turbine (esclusi i motori per aeromobili, veicoli e motocicli)
28.12 Fabbricazione di apparecchiature fluidodinamiche
28.13 Fabbricazione di altre pompe e compressori
28.14 Fabbricazione di altri rubinetti e valvole

28.2 FABBRICAZIONE DI ALTRE MACCHINE DI IMPIEGO GENERALE
28.21 Fabbricazione di forni, bruciatori e sistemi di riscaldamento
28.22 Fabbricazione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione
28.23 Fabbricazione di macchine ed attrezzature per ufficio (esclusi computer e unità periferiche)
28.24 Fabbricazione di utensili portatili a motore
28.25 Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione
28.29 Fabbricazione di altre macchine di impiego generale nca

28.3 FABBRICAZIONE DI MACCHINE PER L'AGRICOLTURA E LA SILVICOLTURA
28.30 Fabbricazione di macchine per l'agricoltura e la silvicoltura

28.4 FABBRICAZIONE DI MACCHINE PER LA FORMATURA DEI METALLI E DI ALTRE MACCHINE UTENSILI
28.41 Fabbricazione di macchine utensili per la formatura dei metalli
28.49 Fabbricazione di altre macchine utensili

28.9 FABBRICAZIONE DI ALTRE MACCHINE PER IMPIEGHI SPECIALI
28.91 Fabbricazione di macchine per la metallurgia
28.92 Fabbricazione di macchine da miniera, cava e cantiere
28.93 Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco
28.94 Fabbricazione di macchine per le industrie tessili, dell'abbigliamento e del cuoio
(inclusi parti e accessori)
28.95 Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (inclusi parti e accessori)
28.96 Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma
(inclusi parti e accessori)
28.99 Fabbricazione di macchine per impieghi speciali nca (inclusi parti e accessori)
Si tratta, sostanzialmente, di macchinari e attrezzature destinate ad attività di tipo industriale.

ATTENZIONE
Per poter usufruire dell'agevolazione i beni devono essere "nuovi". Il requisito della novità del bene richiede che lo stesso non sia stato precedentemente usato a qualsiasi titolo. Pertanto, può essere oggetto dell'agevolazione in esame anche il macchinario o apparecchiatura che viene esposto in show room ed utilizzato esclusivamente dal rivenditore al solo scopo dimostrativo (mai entrato in funzione)in quanto l'esclusivo utilizzo del bene da parte del rivenditore ai soli fini dimostrativi non fa perdere al bene il requisito della novità.


Si ricorda inoltre che:
non è necessario che il fornitore del bene abbia necessariamente un codice attività compreso nella divisione 28;
sono agevolabili i beni non contemplati nella divisione 28, ma necessari per poter utilizzare quelli agevolati (es. componenti software incorporati nei beni agevolati);
gli investimenti sono agevolabili anche se i macchinari e le apparecchiature sono destinati ad essere inseriti in impianti e strutture più complessi già esistenti, non compresi nella divisione 28. In tal caso, l'investimento nel nuovo bene complesso è agevolabile nei limiti del costo riferibile ai beni della divisione 28, oggettivamente individuabili;
l'investimento non deve essere calcolato al netto dell'eventuale disinvestimento;
gli investimenti in beni acquistati tra il 1° luglio 2009 e il 4 agosto 2009, devono avere il requisito della novità.

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