Torna a: L'AGEVOLAZIONE FISCALE "TREMONTI TER"
L'incentivo fiscale è revocato se:
l'imprenditore cede a terzi o destina i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all'esercizio di impresa prima del secondo periodo di imposta successivo all'acquisto;
i beni oggetto degli investimenti sono ceduti a soggetti aventi stabile organizzazione in Paesi non aderenti allo Spazio economico europeo.
In tale ultimo caso, l'utilizzo del bene all'interno dello Spazio economico europeo, deve risultare da apposita dichiarazione che il cedente è tenuto a farsi rilasciare dal cessionario, pena la decadenza dell'agevolazione.
La decadenza si verifica anche se il beneficiario dell'agevolazione trasferisce il bene presso proprie strutture produttive situate al di fuori dello Spazio economico europeo.
La revoca opera se il bene esce fuori dallo Spazio economico europeo entro il quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta agevolato.
Nel dettaglio, le ipotesi che fanno scattare la revoca sono:
cessione a terzi di beni oggetto di investimento;
dismissioni;
destinazione al consumo personale o familiare dell'imprenditore;
conferimento e donazione e assegnazione ai soci;
destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa;
in caso di leasing, mancato esercizio del diritto di riscatto o la cessione a terzi del contratto;
risoluzione del contratto di acquisto con riserva di proprietà per inadempimento del compratore.
Al contrario, la revoca non scatta in caso di:
furto del bene oggetto dell'agevolazione, in quanto trattasi di un accadimento non dipendente dalla
volontà del beneficiario;
operazione di lease-back, e fattispecie ad essa assimilate, quali il "full-rent";
operazioni straordinarie fiscalmente neutre (fusione, scissione e conferimento d'azienda);
cessione o conferimenti d'azienda (impegno espresso del cessionario a mantenere il bene nel complesso aziendale fino alla scadenza del periodo di sorveglianza);
donazione dell'azienda o successione per causa di morte.
ATTENZIONE
Il reddito imponibile relativo all'esercizio in cui si verifica la cessione/dismissione, deve essere aumentato tenendo in considerazione il corrispettivo dei beni ceduti o il valore normale dei beni destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa. Va fatta una variazione in aumento pari al minore tra il corrispettivo/valore normale del bene ceduto/dismesso e la quota parte dell'originaria variazione in diminuzione riferibile all'acquisto del medesimo bene. Ad esempio, si supponga un bene agevolabile acquistato, nel 2009, per 400 (reddito detassato 50% di 400 = 200). Nel periodo d'imposta 2010 viene ceduto per 250. La variazione in aumento da apportare nella dichiarazione sarà pari a 200 (minore importo tra 250 e 200).
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