Torna a: L'AGEVOLAZIONE FISCALE "TREMONTI TER"
L'agevolazione può essere cumulata con altre misure di favore salvo che le norme disciplinanti le altre misure, alla stregua di valutazioni che rientrano nella competenza degli organi eroganti, non dispongano diversamente (ad esempio con il credito imposta aree svantaggiate di cui all'art. 1, comma 271-279 della legge n. 296/2006 o con il credito imposta attività ricerca e sviluppo di cui all'art. 1, comma 280-284 della legge n. 296/2006).
La detassazione, invece, non è cumulabile con la detrazione del 55% spettante per le spese di riqualificazione energetica.