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COME UTILIZZARE I CREDITI IVA

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Per contrastare gli abusi nell'utilizzo dell'istituto della compensazione – e, in particolare, l'utilizzo di crediti IVA – dal 1° gennaio 2010 sono state modificate le regole sulle compensazioni mediante l'utilizzo di crediti annuali e trimestrali IVA, che vengono così riassunte:

la compensazione del credito dell'Iva annuale o quello relativo a periodi inferiori all'anno, per importi superiori a 10.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge;
per la trasmissione dei modelli F24 recanti tali compensazioni è possibile utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate; inoltre, la trasmissione non può avvenire prima che siano trascorsi 10 giorni dalla presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui emerge il credito, indipendentemente dalla data di addebito indicata che, in ogni caso, non può essere inferiore al sedicesimo giorno del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione e/o dell'istanza;
i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione ovvero chiedere a rimborso il credito risultante dalla dichiarazione annuale IVA possono non comprendere tale dichiarazione in quella unificata ma presentarla in forma autonoma dal 1° febbraio al 30 settembre di ogni anno; questo non toglie che si possa comunque continuare a presentare la dichiarazione annuale IVA all'interno del modello UNICO, in tal caso, però, prima di poter utilizzare in compensazione crediti IVA superiori a 10.000 euro c'è l' obbligo di attendere la presentazione della stessa dichiarazione;

ATTENZIONE
Tale nuova ipotesi di esonero dalla presentazione della dichiarazione IVA all'interno del modello UNICO riguarda tutti i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione ovvero chiedere a rimborso il credito IVA annuale, anche se di importo inferiore o pari a 10.000 euro.


i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione crediti relativi all'IVA (emergenti dalle dichiarazioni annuali) per importi superiori a 15.000 euro annui, hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, da parte dei soggetti abilitati, relativamente alle dichiarazioni dalle quali emerge il credito. In alternativa, la dichiarazione deve essere sottoscritta anche dai revisori, relativamente ai contribuenti per i quali è esercitato il controllo contabile di cui all'articolo 2409-bis del codice civile.

Le nuove regole sulla compensazione dei crediti IVA riguardano soltanto la cosiddetta compensazione "orizzontale" o "esterna", e non anche la compensazione "verticale" o "interna", cioè la compensazione dei predetti crediti con l'IVA dovuta a titolo di acconto, di saldo o di versamento periodico.

ATTENZIONE
Il "tetto" di 10.000 euro è riferito all'anno di maturazione del credito e non all'anno solare di utilizzo in compensazione ed è calcolato distintamente per ciascuna tipologia di credito IVA (annuale o infrannuale).


Per i crediti IVA di importo pari o inferiore a 10.000 euro continua ad applicarsi la "vecchia disciplina". Pertanto, dal 1° gennaio 2010 il credito Iva può essere utilizzato in compensazione orizzontale, fino all'ammontare di 10.000 euro, senza attendere la presentazione della dichiarazione o dell'istanza. Raggiunto tale limite, ogni ulteriore compensazione (anche se d'importo inferiore a 10.000 euro) può avvenire solo dal sedicesimo giorno del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione IVA o dell'istanza.


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