Torna a: COMPENSAZIONI DEL CREDITO IVA
La stretta sull'utilizzo dei crediti IVA ha creato la necessità da un lato di "sistemare" alcune norme connesse e dall'altro di concedere alle imprese un più alto tetto massimo dei crediti (IVA e altre imposte) compensabili annualmente.
Pertanto, è stato previsto:
che il modello riservato ai curatori fallimentari e ai commissari liquidatori, per l'esposizione dei dati IVA relativi alla parte dell'anno d'imposta antecedente all'apertura della procedura concorsuale (modello IVA 74-bis), deve essere presentato unicamente in via telematica; in tal modo, gli uffici dell'Agenzia hanno la possibilità di acquisirlo in tempi rapidi;
l'arrotondamento a 25.000 euro dell'importo di volume d'affari realizzato dalle persone fisiche, nel periodo di riferimento, per essere esonerati dall'obbligo della comunicazione dati IVA;
l'esonero dall'obbligo di presentazione della comunicazione dati IVA per quei contribuenti che presentano la dichiarazione annuale ai fini IVA entro il mese di febbraio; l'obiettivo di tale disposizione è quello di limitare gli adempimenti dichiarativi a carico di tali contribuenti;
che il tetto massimo per gli utilizzi dei crediti fiscali (IVA e altre imposte), attualmente fissato a 516.456,90 euro annui, potrà essere elevato fino a 700.000 euro annui, con un apposito decreto ministeriale.
Per maggiori informazioni sulle nuove modalità di compensazione dei crediti Iva si rinvia alle istruzioni e ai principi che sono stati enunciati dall'Agenzia delle entrate con la circolare n. 1 del 15 gennaio 2010 (consultabile sul sito www.agenziaentrate.gov.it).