Torna a: NORME PER CONTRASTARE I PARADISI FISCALI E GLI ARBITRAGGI FISCALI
Per rendere operative le intese raggiunte tra gli Stati aderenti alla Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, in materia di emersione di attività economiche e finanziarie detenute in Paesi aventi regimi fiscali privilegiati, è stato previsto che gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato (c.d. "paesi black list"), si presumono costituiti, salva la prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione.
In sostanza, con lo scopo di migliorare l'attuale insoddisfacente livello di trasparenza fiscale e di scambio di informazioni, nonché di incrementare la cooperazione amministrativa tra Stati, si persegue l'obiettivo di contrastare i fenomeni di illecito trasferimento da, verso e sull'estero che interessano gli investimenti all'estero e le attività estere di natura finanziaria detenute (violando gli obblighi di segnalazione nel modulo RW di Unico), dalle persone fisiche, dagli enti non commerciali e dalle società semplici ed equiparate ai sensi dell'articolo 5 del TUIR, fiscalmente residenti in Italia.
ATTENZIONE
Per la violazione delle nuove norme, le sanzioni previste dall'articolo 1 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n.471, sono raddoppiate. Pertanto: • in caso di infedele dichiarazione, la sanzione prevista da un minimo del 100% ad un massimo del 200% dell'imposta passa rispettivamente al 200% e al 400%; • in caso di omessa presentazione della dichiarazione si passa da un minimo del 120% al 240% e da un massimo del 240% al 480%. |