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IL CONTRASTO AGLI ARBITRAGGI FISCALI

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In analogia con quanto detto nel paragrafo precedente a proposito delle persone fisiche, è previsto anche un inasprimento della disciplina delle "Controlled Foreign Companies" (CFC) di cui all'articolo 167 del TUIR, allo scopo di evitare indebiti arbitraggi fiscali.
Come è noto, tale norma prevede che i redditi conseguiti da un'impresa, società o altro ente, residente o localizzato in Stati o territori a regime fiscale privilegiato (c.d. "paesi black list" di cui al D.M. 21 novembre 2001), che sia controllato, direttamente o indirettamente, da un soggetto residente in Italia, sono imputati a quest'ultimo in proporzione alle partecipazioni possedute.

Sono previste, però, alcune ipotesi di disapplicazione.

La norma, in particolare, fino al D.L. 78/2009 consentiva la disapplicazione del regime di imputazione per trasparenza sopra ricordato, a condizione che il soggetto residente dimostrasse, obbligatoriamente, attraverso la presentazione di apposita istanza di interpello, che:
a) la società o altro ente non residente svolgeva un'effettiva attività industriale o commerciale, come sua principale attività, nello Stato o nel territorio in cui aveva sede;
b) dalle partecipazioni non conseguiva l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori in cui erano sottoposti a regimi fiscali privilegiati.

A seguito delle modifiche apportate dal D.L. n. 78 del 2009, l'ambito di applicazione della "prima esimente", sopra riportata al punto a), è stato ristretto alle ipotesi in cui la società o ente non residente svolga un'effettiva attività commerciale nel mercato dello stato o territorio di insediamento; per le attività bancarie, finanziarie e assicurative quest'ultima condizione si ritiene soddisfatta quando la maggior parte delle fonti, degli impieghi o dei ricavi originano nello Stato o territorio di insediamento.

Il D.L. n. 78 del 2009, inoltre, ha escluso la possibilità di invocare la "prima esimente" nei casi in cui i proventi della società o altro ente non residente provengono per più del 50% dalla gestione, dalla detenzione o dall'investimento in titoli, partecipazioni, crediti o altre attività finanziarie, dalla cessione o dalla concessione in uso di diritti immateriali relativi alla proprietà industriale, letteraria o artistica, nonché dalla prestazione di servizi nei confronti di soggetti che direttamente o indirettamente controllano la società o l'ente non residente, ne sono controllati o sono controllati dalla stessa società che controlla la società o l'ente non residente, ivi compresi i servizi finanziari.

Nulla è cambiato, invece, in relazione alla "seconda esimente" (sopra riportata al punto b).

Inoltre, l'ambito di applicazione dalla disciplina CFC è stato ampliato.

Infatti, è ora previsto che la disciplina CFC si applica anche nell'ipotesi in cui i soggetti controllati sono localizzati in stati o territori diversi da quelli elencati nella black list, qualora ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
a) sono assoggettati a tassazione effettiva inferiore a più della metà di quella a cui sarebbero stati soggetti se residenti in Italia;
b) hanno conseguito proventi derivanti per più del 50% dalla gestione, dalla detenzione o dall'investimento in titoli, partecipazioni, crediti o altre attività finanziarie, dalla cessione o dalla concessione in uso di diritti immateriali relativi alla proprietà industriale, letteraria o artistica nonché dalla prestazione di servizi nei confronti di soggetti che direttamente o indirettamente controllano la società o l'ente non residente, ne sono controllati o sono controllati dalla stessa società che controlla la società o l'ente non residente, ivi compresi i servizi finanziari.

ATTENZIONE
In relazione alle controllate che sono residenti o localizzate in Paesi diversi da quelli elencati nella black list e che si trovano nelle condizioni sopra ricordate, la disciplina CFC non si applica se il soggetto residente dimostra, mediante interpello, che l'insediamento all'estero non rappresenta una costruzione artificiosa volta a conseguire un indebito vantaggio fiscale.
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