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CAPO I. Responsabilità amministrativa dell'ente

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2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590 terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi. (*)
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(*) Il presente articolo, prima aggiunto dall'art. 9 L. 03.08.2007, n. 123 (G.U. 10.08.2007, n. 185) è stato, poi, così sostituito dall'art. 300, D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 (G.U. 30.04.2008, n. 101, n. 108) con decorrenza dal15.05.2008. Si riporta, di seguito, il testo previgente: "Art. 27 septies. Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.
1. In relazione ai delitti di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a mille quote.
2. Nel caso di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.".



Articolo 25 Octies: Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648 bis e 648 ter del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. (*)
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(*) Il presente articolo è stato inserito dall'art. 63 D.Lgs. 21.11.2007, n. 231, con decorrenza dal 29.12.2007.


Articolo 25 Novies: Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941. (*)
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(*) Il presente articolo è stato inserito dall'art. 15, L. 23.07.2009, n. 99 (G.U. 31.07.2009, n. 176, S.O. 136), con decorrenza 15.08.2009.


Articolo 25 Decies: Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 377-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote. (*)
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(*) Il presente articolo è stato così inserito dall'art. 4, L. 03.08.2009, n. 116 (G.U. 14.08.2009, n. 188) con decorrenza dal 15.08.2009 e con la medesima numerazione dell'art. 25 novies inserito dall'art. 15, L. 23.07.2009, n. 99 (G.U. 31.07.2009, n. 176, S.O. 136), probabilmente per mero errore materiale di cui si attende la rettifica ufficiale.


Articolo 26: Delitti tentati

1. Le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà in relazione alla commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel presente capo del decreto.

2. L'ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento. (*)
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(*) La rubrica della sezione cui il presente articolo appartiene, è stata così sostituita dall'art. 3, D.Lgs. 11.04.2002, n. 61, con decorrenza dal 16.04.2002. Si riporta di seguito il testo previgente:
"Responsabilità amministrativa per reati previsti dal codice penale"

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