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a) per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;
b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
c) per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla
lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla meta';
d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote;
e) per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo;
f) per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote.".
(****) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 15, L. 23.07.2009, n. 99 (G.U. 31.07.2009, n. 176, S.O. 136), con decorrenza 15.08.2009. Si riporta di seguito il testo previgente: "2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460, e 461 del codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno."
La rubrica del presente articolo è stata così sostituita dall'art. 15, L. 23.07.2009, n. 99 (G.U. 31.07.2009, n. 176, S.O. 136), con decorrenza 15.08.2009. Si riporta di seguito il testo previgente: "Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo".
Articolo 25 Bis 1: Delitti contro l'industria e il commercio
1. In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.
2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2. (*)
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(*) Il presente articolo è stato inserito dall'art. 15, L. 23.07.2009, n. 99 (G.U. 31.07.2009, n. 176, S.O. 136), con decorrenza 15.08.2009.
Articolo 25 Ter: Reati societari
1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, se commessi nell'interesse della societa' da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformita' degli obblighi inerenti alla loro carica, si applicano le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per la contravvenzione di false comunicazioni sociali, prevista dall' articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centocinquanta quote;
b) per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto dall' articolo 2622, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;
c) per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto dall' articolo 2622, terzo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;
d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall' articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;
e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall' articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentotrenta quote;
f) per la contravvenzione di falsita' nelle relazioni o nelle
comunicazioni delle societa' di revisione, prevista dall' articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;
g) per il delitto di falsita' nelle relazioni o nelle comunicazioni delle societa' di revisione, previsto dall' articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;
h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall' articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall' articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall' articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall' articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;
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