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18 gennaio 2010

L'IMPORTO DOVUTOLA SCADENZALA LEGGE
109 euro1° febbraio246/38
La cifra annua è aumentata di 1,5 euro rispetto al canone richiesto per il 2009.
Le modalità di pagamento sono diverse: dal classico bollettino postale allesoluzioni via internet
Quest'anno la scadenza slitta di un giorno, a lunedì 1° febbraio. Con un lieve sovrapprezzo il versamento può essere semestrale (31 gennaio e 31 luglio) o trimestrale (31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre)Ha più di 70 anni la norma di riferimento sulla materia. Al regio decreto emanato il 21 febbraio 1938 si sono affiancate altre leggi, come la 223 del 1990 (cosiddetta "legge Mammì") e la 449 del 1997
IL PRIMO PAGAMENTOL'EVASIONEUSO SPECIALE
I nuovi abbonamenti alla tv possono essere effettuati in qualsiasi momento dell'anno. L'importo da pagare sarà quello relativo ai mesi compresi tra l'iscrizione e la scadenza annuale o semestrale del canone. Ad esempio chi si abbonasse in marzo pagherà 93,31 euro fino al 31 dicembre 2010 (o 28,88 euro fino al 30 giugno).
Nel caso non si fosse mai pagato il canone e si decidesse di pagarlo dall'anno in corso, l'autorità di controllo, ossia l'agenzia delle Entrate, potrà chiedere i canoni pregressi non pagati, una volta, però, effettuati controlli che abbiano dato riscontri concreti
Il tasso di evasione del canone tv, secondo le stime della Rai riferite al 2008, è pari al 26%: tra chi sarebbe obbligato a pagare, uno su quattro non lo fa. Il record dell'abusivismo va alla Campania (45%) seguita dalla Sicilia (quasi 41%) e dalla Calabria (39%). Quanto invece alle regioni più virtuose, si distinguono: Toscana e Liguria (sotto il 18%), Emilia Romagna (19%) e Friuli Venezia Giulia (20%). Nella classifica provinciale, i più ligi al dovere risultano gli abitanti di Ferrara (9% di evasori), Rovigo (intorno al 12%) e Livorno (15%). La maglia nera va a napoletani (53%), catanesi (51%) e casertani (50%)Oltre al canone "per uso ordinario" riguardante le famiglie esiste il canone cosiddetto «speciale» che riguarda: gli alberghi, i circoli, le associazioni, le sedi di partito, i negozi e gli studi professionali (fatte salve alcune eccezioni). L'onere di pagamento del canone "speciale" (regio decreto legge 256/38 e legge 488/99) è connesso all'utilizzo degli apparecchi in luoghi e per scopi diversi da quelli familiari: quindi la contestuale detenzione di apparecchi nella propria abitazione e, per esempio, nel proprio studio, comporta la conseguenza di dover corrispondere entrambi i canoni
18 gennaio 2010
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