Stabilito che l'obbligo di pagare il canone Rai deriva dalla "adattabilità" di un apparecchio alla ricezione di programmi radiotv, solo l'inadeguatezza specifica dell'apparato a essere destinato a quell'utilizzo può determinare il venir meno del relativo obbligo. Tale considerazione è tornata d'attualità in occasione dello "switch off" del segnale tv, il definitivo passaggio delle trasmissioni dal sistema analogico a quello digitale: c'è chi ha fatto notare come per molti utenti, che ancora posseggono vecchie televisioni inadattabili alla ricezione del segnale digitale, sarebbe possibile opporsi al pagamento del canone, mancando il presupposto tecnico per l'imposizione dell'obbligo.
In attesa di chiarimenti interpretativi, numerose sono state le interrogazioni parlamentari al riguardo, sia su sollecitazione delle associazioni consumatori sia delle regioni già interessate dallo "spegnimento" del segnale analogico. Allo stato la norma di riferimento rimane il regio decreto 246/38, cosicché l'utilizzabilità o meno dell'apparecchio alla ricezione dei programmi andrà valutata in concreto e caso per caso, dovendo comunque passare l'eventuale disdetta dalla cessione o dal suggellamento della vecchia tv.
Anche la possibilità di ottenere il rimborso dalla Rai per i disagi derivanti dallo "switch off" è stata di recente negata dal tribunale di Roma, secondo cui, da un lato, il passaggio al digitale è una scelta legislativa di adeguamento alla normativa europea rispetto alla quale non è consentito alcun intervento dell'autorità giudiziaria; dall'altro lato, il rimborso per i disagi non è ammissibile, essendo il canone una vera e propria imposta, direttamente rimessa all'agenzia delle Entrate e non alla Rai.