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Per avere la disdetta il televisore
va ceduto o sigillato

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18 gennaio 2010

Le scadenze per il pagamento del canone Rai sono fissate per decreto e conoscerle è importante anche per l'utente che voglia dare la disdetta dell'abbonamento. Il regio decreto legge 246 del 1938, ha fissato il termine ordinario di scadenza del pagamento del canone al 31 gennaio di ogni anno, fatte salve le scadenze intermedie del 31 luglio per i versamenti semestrali e del 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre per gli eventuali pagamenti rateali, ove concessi. Fermo restando che il rinnovo del canone avviene annualmente in modo tacito e fatte salve le ipotesi di esenzione o esonero dall'obbligo di pagamento, l'eventuale disdetta di un abbonamento in corso può realizzarsi solo in due casi: la perdita di possesso o detenzione di tutti gli apparecchi televisivi da parte del titolare dell'abbonamento oppure il cosiddetto definitivo "suggellamento" degli stessi (che però, dicono alla Rai, sta diventando una pratica sempre più rara).
La comunicazione con cui il titolare informa la Rai dell'avvenuta perdita di possesso degli apparecchi (ad esempio per furto, incendio o rottamazione) può essere inoltrata entro il 31 dicembre, se la scadenza dell'abbonamento è prevista per il 31 gennaio successivo, oppure entro il 30 giugno, se la scadenza naturale è prevista per il 31 luglio.
Nel caso di cessione a terzi degli apparecchi, oltre alla comunicazione si dovranno comunicare anche le generalità e l'indirizzo del nuovo possessore degli apparecchi ceduti. In proposito va sottolineato che, essendo il carattere dell'abbonamento strettamente personale, la cessione dell'apparecchio ad altri non può comportare la mera variazione dell'intestazione: è comunque necessario che il terzo acquirente sia già intestatario di un proprio abbonamento oppure provveda a sottoscriverne uno nuovo. Solo in caso di morte del titolare, infatti, l'erede potrà chiedere di intestare a sé il vecchio abbonamento, sempre che egli non sia già titolare di un autonomo rapporto con la Rai.
Allorché un utente intenda, invece, disdire l'abbonamento pur mantenendo il possesso degli apparecchi televisivi, sarà tenuto a chiedere il suggellamento degli apparati, al fine di renderli inutilizzabili alla ricezione dei segnali radio e video: l'iter prevede il sopralluogo di personale appositamente incaricato, che provvederà a sigillare all'interno di un involucro tutti gli apparecchi presenti nella residenza o dimora del richiedente, previo un contributo spese di 5,16 euro. Forse proprio la "modestia" di questo introito contribuisce a far sì che la Rai rinunci sempre più spesso a compiere l'operazione.
In tutti i casi, comunque, la disdetta anticipata dell'abbonamento Rai non consente all'utente di chiedere il rimborso della parte di annualità non goduta, mentre il periodo entro cui si prescrive il diritto dell'ente riscossore a pretendere il pagamento dei canoni non corrisposti è di dieci anni dalla data di scadenza del pagamento stesso. (M. D. R.)

18 gennaio 2010
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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