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Italia, più trasparenza per chi scambia in asta

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Italia, più trasparenza per chi scambia in asta

La parola d'ordine è trasparenza in asta, pur preservando la riservatezza di venditore e acquirente. Questa indicazione di Sonia Farsetti, riconfermata dalle 17 associate il 10 febbraio all'unanimità presidente dell'associazione nazionale case d'aste (Anca), però non è seguita da tutte le associate italiane. Diverse non danno i risultati puntuali delle aste e Finarte, sospesa in Borsa dal 30 agosto 2010, dal 30 giugno 2009 non comunica più le cifre di aggiudicazione dei lotti presentati.
Bisogna sapere che quando il martello cade sul rostro del banditore significa che la vendita è chiusa, non che il lotto è aggiudicato. Permane perciò spesso in sala la perplessità, e il confine tra venduto e invenduto è labile per chi non è esperto. Talvolta il banditore non dichiara il lotto invenduto e tutto si gioca sul prezzo di riserva, intorno alla stima minima, che se non raggiunto non chiude lo scambio.
«Noi ormai dal 2000 in tutto il mondo dichiariamo in asta se l'oggetto non è venduto – spiega Filippo Lotti, managing director di Sotheby's Italia –, cosa molto apprezzata dal pubblico». Stesse consuetudini confermate in tutto il mondo da Christie's.
«Quando conduco un'asta – prosegue Lotti – cerco di far capire in modo chiaro se ho un'offerta scritta e prima d'iniziare dò le informazioni supplementari rispetto al catalogo: dichiaro se un lavoro è stato ritirato, le correzioni del catalogo, maggiori dettagli sulla sua provenienza, i casi di notifica e di diritto di prelazione».
Ma quando il banditore rilancia senza palette alzate in sala o al telefono che cosa significa? «Sta difendendo contro la sala il prezzo di riserva indicato dal venditore», prosegue Lotti. E sulle offerte? «Il banditore può decidere di non raccogliere quelle di disturbatori o cattivi pagatori e quelle tardive: ha diritto di vita o di morte sulla vendita».
Obblighi di sicurezza prevedono che i cataloghi siano inviati ai carabinieri del Nucleo tutela patrimonio e alle soprintendenze. L'asta dà visibilità all'opera: i cataloghi sono letti con attenzione dalle soprintendenze e dal Nucleo Tpa e possono avvenire notifiche o sequestri mentre l'opera è presso la casa d'asta che ha un atteggiamento di collaborazione con le autorità.
Bisogna poi saper leggere il condition report e i simboli microscopici accanto al numero del lotto: si può scoprire che l'opera ha un prezzo minimo garantito da terzi, che non vi è prezzo di riserva, che è in temporanea importazione o soggetto al diritto di seguito.
«In asta una pluralità di venditori conferisce un mandato con rappresentanza all'intermediario casa d'aste per offrire in vendita beni di pregio ad una pluralità di potenziali acquirenti (presenti in sala o mediante tecniche di comunicazione a distanza)», spiega Giuseppe Calabi dello studio legale milanese CBM & Partners. «Per sfatare una leggenda, la casa d'aste non è un luogo aperto a tutti ma solo a coloro ai quale la casa d'aste (soggetto privato) consente di partecipare, anche discrezionalmente», conferma l'avvocato. In ogni caso la casa d'aste è il canale di vendita in cui si forma in maniera più trasparente e corretto il prezzo.
«Vi sono però alcune note dolenti – avverte Calabi – che devono essere considerate quando si decide di vendere o acquistare all'asta: il venditore, normalmente, non conosce l'identità dell'acquirente e viceversa a tutela della riservatezza di entrambi. Unico loro referente è la casa d'aste. Per il venditore la vendita può comportare alcuni inconvenienti: se l'acquirente non paga, la casa d'aste normalmente si chiama fuori e lascia al venditore la decisione se e come agire contro l'acquirente inadempiente o cancellare la vendita. Il venditore, che solo allora conosce l'identità dell'acquirente, si trova a dover affrontare una scelta nella quale è impreparato (asimmetrie informative): non sa se l'acquirente è solvibile, né se e quando riuscirà a recuperare il prezzo d'acquisto», spiega l'avvocato. Talvolta l'interesse del venditore non è tutelato: «Quasi mai la casa d'asta va contro l'acquirente e preferisce consigliare di risolvere la vendita o cercare un altro acquirente».
Sgombriamo il campo da implicite garanzia di vendibilità dell'opera (non basta il titolo di proprietà e legittimazione a disporne) e di autenticità. «Tutte le condizioni generali delle case d'asta dichiarano che proprietà ed autenticità le deve garantire il venditore. Se l'opera non è autentica il venditore ne risponde, non l'intermediario», conclude Calabi. Se successivamente all'asta emergono dubbi sull'autenticità dell'opera, l'acquirente può incontrare seri ostacoli a chiedere la cancellazione del contratto (e quindi la restituzione del prezzo). Oppure se l'opera acquistata è destinata ad essere esportata e la soprintendenza nega il rilascio della relativa licenza, l'acquirente non ha alcuno strumento di (auto)tutela: si deve tenere l'opera in Italia.
m.pirrelli@ilsole24ore.com
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