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«Liberalizzate il mercato dell'arte»

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«Liberalizzate il mercato dell'arte»

La parola liberalizzazione dovrebbe entrare nel dna degli scambi, senza eccezioni. E il mercato italiano dell'arte ne ha un gran bisogno a leggere lo studio dell'Istituto Bruno Leoni. Nell'Indice delle liberalizzazioni, 2011, l'Italia riceve una secca bocciatura sul funzionamento del mercato dell'arte, liberalizzato solo per il 45% in confronto alla Gran Bretagna, paese-benchmark dell'Unione Europea nello studio. Gli studiosi dell'IBL, Filippo Cavazzoni e Martha Friel, sono partiti da un dato di fatto: la correlazione positiva fra il grado di apertura di un mercato dell'arte, quello inglese, e il suo andamento in termini economici. Come avete costruito l'Indice di liberalizzazione per il mercato dell'arte?
«Abbiamo misurato il grado d'apertura di questo settore economico considerando tutti quegli ostacoli, che si frappongono al suo pieno sviluppo in Italia, legati a una eccessiva ingerenza dello Stato» spiega Cavazzoni. Quattro i macro-indicatori considerati al 31 dicembre 2010: proprietà, diritto di seguito, circolazione e regime fiscale. Ogni indicatore ha un peso, poiché alcuni hanno un impatto maggiore sul mercato. «Il mercato inglese, particolarmente liberalizzato per gli scambi d'arte, per dimensioni, popolazione e performance economiche si prestava bene al paragone con l'Italia» spiega.
Proprietà
Al di là del voto finale, le differenze normative influiscono sui due mercati: «Sulla proprietà (pesa per il 15% sull'indice) la legge italiana è molto inclusiva nel porre sotto l'ombrello della categoria di "bene culturale" una vasta gamma di cose mobili e immobili. I possessori di beni d'interesse culturale subiscono delle forti limitazioni nell'esercizio dei loro diritti di proprietà» prosegue Friel, ad esempio, nel rispetto di obblighi conservativi. «Lo Stato si riserva la facoltà di un'ingerenza diretta con gli istituti giuridici della prelazione o dell'acquisto coattivo – prosegue –; nel Regno Unito, un chiaro orientamento volto a distinguere fra beni culturali immobili e beni artistici mobili ha prodotto maggiore libertà e dinamismo: qui è possibile alienare opere facenti parte di collezioni pubbliche». Il comparto non è così ingessato e le istituzioni mantengono un approccio pragmatico, in grado di decidere di volta in volta.
Diritto di seguito
Il Dds pesa per il 20% sull'indice in Italia, introdotto nei due paesi in attuazione della Direttiva europea 2001/84/Ce, ha modalità di applicazione e di gestione diverse. Nel Regno Unito l'Artist's Resale Right si applica solo agli artisti viventi (proroga fino al 2012), nella penisola è esteso anche agli eredi fino a 70 anni dalla scomparsa dell'autore. Nella raccolta in Italia vige il monopolio legale della Siae, nel Regno Unito vi è concorrenza tra collecting society con effetti sul peso delle provvigioni corrisposte ai gestori: la Siae percepisce il 20% (il 22% alla data dello studio) sul valore riscosso, in Uk l'aliquota si attesta in media sul 15%. In Italia il prezzo di vendita minimo, al netto dell'imposta, sul quale si applica il Dds, è di 3mila €, mille Oltremanica.
Circolazione
I vincoli pesano per il 40% in Italia. In entrambi i paesi per la circolazione internazionale di un'opera (qualora sia stata realizzata da più di 50 anni) occorre richiedere licenza di esportazione, diversi però sono i meccanismi che la regolano. In Italia il rifiuto della concessione della licenza da parte dei funzionari delle Soprintendenze, spesso presso le Dogane (la discrezionalità e l'opacità possono essere elevate), può portare alla notificazione dell'interesse culturale dell'opera: la "notifica" però non obbliga lo Stato all'acquisto, ma vincola il proprietario a vendere l'opera solo sul mercato italiano, con un suo probabile deprezzamento. Non solo, il suo "interesse culturale" pone limiti anche alla sua circolazione interna, per ragioni di salvaguardia. Nel Regno Unito la licenza d'esportazione dipende da pochi e dichiarati criteri che giudicano il valore culturale di un oggetto (i cosiddetti "Waverley Criteria") e l'operato dei soggetti preposti è reso pubblico attraverso Report annuali. Anche in caso di ravvisate caratteristiche di eccezionalità dell'opera, il detentore non viene penalizzato dalla negazione temporanea alla vendita oltre confine, poiché trascorso un periodo di alcuni mesi in cui l'opera è messa all'asta in cerca di un acquirente nazionale, se non lo trova può essere ceduta all'estero.
Fiscalità
Premesso che il Regno Unito non rappresenta lo Stato Ue con il regime fiscale più favorevole per gli scambi di oggetti d'arte, la fiscalità in Italia pesa per il 25% sull'indice di liberalizzazione: «Il fisco particolarmente "rapace" produce un'ampia elusione ed evasione fiscale, difficilmente quantificabile» conclude Cavazzoni. «L'Italia è svantaggiata sia sul fronte delle compravendite in galleria e presso mercanti – con l'aliquota del 21% contro quella al 20% in vigore oggi nel Regno Unito (rispettivamente al 20% e al 17,5% all'epoca dello studio) –, sia su quello delle importazioni, 10% contro 5%. L'aliquota ridotta al 10% – contro il 20% nel Regno Unito – per le vendite dirette dell'artista o degli eredi non modifica lo status quo». Amara conclusione.
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