Il Senato ha approvato in via definitiva con 146 voti favorevoli e 113 contrari il disegno di legge annuale sul mercato e la concorrenza con 146 voti favorevoli e 113 contrari (n.2085-B ), nel testo identico a quello approvato dalla Camera (C.3012-C), introducendo non solo significative novità su assicurazioni, professioni, energia, comunicazioni, ambiente, trasporti, turismo, poste, banche e farmacie, ma anche importanti disposizioni riguardanti la circolazione dei beni artistici, come l'innalzamento del limite temporale per la libera esportazione delle opere d'arte da 50 a 70 anni dalla data di realizzazione da parte di un autore defunto, modificando l'art. 68 del Codice Codice dei beni culturali e del paesaggio (Codice Urbani 2004).
Soglie temporali e di valore per l'esportazione.
Sino ad oggi il privato che voleva far uscire dall'Italia in via definitiva opere d'arte la cui creazione risalisse a più di 50 anni, doveva chiedere l'autorizzazione all'ufficio esportazione della Soprintendenza. Ora il comma 176 del Ddl Concorrenza eleva la soglia di età a 70 anni, al di sotto della quale le opere d'arte non sono soggette alle disposizioni di tutela, avvicinandosi allo standard previsto delle normative europee (Regolamento UE 116/2009) e infrangendo quel limite da sempre ritenuto dagli operatori del mercato dell'arte particolarmente penalizzante. La modifica agevolerà gli scambi in particolare delle opere d'arte moderna e di design create dal 1947 e il 1967 rendendo le opere esportabili oltre i confini nazionali. In sostanza, per quanto possa sembrare lieve, riducendo di vent'anni il potere dello Stato di notificate le opere d'arte create sino al 1947 da un autore non più vivente, si facilitano gli scambi in un segmento, quello dell'arte moderna e contemporanea, che da anni è il settore trainante a livello globale del mercato dell'arte e che coinvolge i grandi maestri premiati in termini di risultati di vendita, come Lucio Fontana, Alberto Burri, Piero Manzoni, Enrico Castellani, Alighiero Boetti, Pistoletto, per citarne alcuni.
Il comma 177 , invece, definisce gli indirizzi di carattere generale per il rilascio dell'attestato di libera circolazione e, in particolare, l'istituzione di un apposito “passaporto” quinquennale per agevolare l'uscita e il rientro delle opere dal e nel territorio nazionale.
Inoltre, è stata introdotta una soglia unica di valore pari a 13.500 euro per ogni categoria di bene artistico al di sotto delle quali le opere con più di 70 anni di autore non più vivente potranno uscire dall'Italia liberamente. L'Ufficio Esportazione potrà sempre valutare e dichiarare l'interesse culturale eccezionale degli oggetti artistici nel termine di 60 giorni dalla presentazione della dichiarazione. Occorrerà una autocertificazione del proprietario del bene la cui congruità dovrà essere di volta in volta valutata dalla Soprintendenza. In altri Paesi UE questa soglia di valore è molto più alta. Il Regolamento (CE) 116/2009 prevede infatti soglie di valore per la circolazione interna dei beni culturali, recepite dai singoli paesi: 15.000 euro per le fotografie, 50.000 euro per i libri, 150.000 euro per i quadri.
Le modifiche all'art. 68 erano attese da diversi stakeholders (il gruppo di interesse Apollo2) promotori della riforma, come l'Associazione nazionale case d'asta italiane, l'Associazione gallerie d'arte moderna e contemporanea e l'Associazione degli Antiquari italiani..
E chissà se con questa apertura agli scambi in Italia dalle Italian Sale di Londra si trasferirà nel nostro paese quel giro d'affari prodotto dal largo pubblico internazionale che rende prestigiosa la City?
Le reazioni sono state diverse: per Italia Nostra rappresenta una svendita del patrimonio artistico italiano e la senatrice Paola Pelino (Fi) sull'approvazione del ddl Concorrenza, ritiene particolarmente inaccettabile: “la previsione dell'innalzamento dell'età, da 50 a 70 anni, affinché un'opera sia considerata d'arte. Insomma è una legge – ha concluso - sulla quale sarà necessario ritornare per approvare modifiche di sostanza”.
La voce degli operatori.
Per Filippo Bolaffi, amministratore delegato del Gruppo Bolaffi: «L'approvazione del Ddl concorrenza, che contiene modifiche alle leggi sull'esportazione delle opere d'arte, è una buona notizia per il nostro commercio spiccio, ma rimangono alcune perplessità. L'autocertificazione elimina una lunga trafila burocratica per pezzi di valore relativamente basso (uguale o inferiore ai 13.500 euro) o abbastanza recenti (meno di 70 anni), stimolando gli acquirenti stranieri che non avevano voglia di aspettare mesi e mesi per pezzi non di grande rarità, comunque reperibili anche in altri mercati molto più “agili”. Tuttavia, il prezzo di mercato non sempre coincide con l'importanza storico-culturale di un oggetto. Infatti, nonostante la nuova norma, continueremo a perdere tempo, e a perdere clienti stranieri, per oggetti cari ma che, per il loro valore “culturale” modesto, non sono degni di esser conservati all'interno dei confini nazionali. Dall'altro lato, a volte oggetti di minor valore potrebbero non essere anche culturalmente minori”.
“Temo – prosegue Bolaffi ¬- che l'apparente maggior libertà di commercializzare introdotta dal DDL concorrenza potrebbe, invece, comportare che, in sostituzione, le Soprintendenze eccedano del già abusato strumento preventivo dell'avvio del procedimento d'interesse culturale, la cosiddetta “notifica”, per bloccare una miriade di oggettini, su cui poi lo Stato non sarà comunque obbligato a esercitare la prelazione (come invece in altri Paesi europei avviene) con l'unico risultato di vietarne l'esportazione”.
Sulla materia rimangono dunque ancora delle perplessità, in particolare riguardo all'istituto della notifica affidato alla soggettività dei singoli funzionari delle Soprintendenze.
C'è poi da sottolineare che all'esame del Senato c'è un DDL (n. 2864) presentato dal ministro Franceschini che dovrebbe inasprire le pene per chi commette reati contro il patrimonio culturale: “l'intenzione è ottima ma purtroppo, per l'attuale stesura - e soprattutto alla luce della libera interpretazione delle norme a monte - rischia di rendere il commercio di beni da collezione ancora più complicato. Il mio sogno, credo inesaudibile, sarebbe che il padre del Codice dei beni culturali, il prof. Urbani, potesse rimettere mano alla sua creatura, da un lato spiegando ai legislatori attuali quello che aveva in mente all'epoca, dall'altro aggiornandolo alla luce del naturale evolversi della materia» conclude l'ad Bolaffi.
© Riproduzione riservata