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Un vademecum per il Diritto di seguito

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Un vademecum per il Diritto di seguito

Emilio Vedova. L’artista al lavoro nel suo studio nel 1987
Emilio Vedova. L’artista al lavoro nel suo studio nel 1987

Conto alla rovescia per le gallerie del mercato primario in merito al pagamento del diritto di seguito (Dds) sulla prima vendita di un’opera d’arte contemporanea. Ricordiamo che è il diritto dell’autore di opere delle arti figurative ad un compenso sul prezzo di ogni vendita successiva alla prima cessione delle opere stesse da parte dell’autore. Le parti, 20 gallerie, l’Angamc (Associazione Nazionale Gallerie d’Arte Moderna e Contemporanea) con Mauro Stefanini, e i direttori finanziari Pietro Vallone della galleria Massimo De Carlo e Fabrizio Orsi di Galleria Continua, rappresentati tutti dall’avvocato Silvia Stabile, membro del Focus Team arte dello studio BonelliErede, stanno collaborando, specialmente negli ultimi due anni, con la Siae, Direzione Generale Sezione OLAF, alla definizione del vademecum sul pagamento del Dds che, si auspica, sarà pubblicato entro la fine dell’anno sul sito della Siae. La vexata quaestio sottoposta dalle gallerie nel lontano 2013 all’allora direttore Olaf della Siae Luigi Cecere, poi passata nelle mani del successore Raffaella Celentano per poi finire in quelle di Pietro Bernardo per chiudersi – ci si augura – in quelle di Valeria Foresi, dovrebbe finalmente porre fine alla richiesta del diritto di seguito sulle opere consegnate dall’artista al gallerista in esecuzione di un incarico conferito attraverso un contratto di mandato a vendere senza rappresentanza o commissione di vendita. Solo di recente, il Comitato consultivo permanente per il diritto d’autore si è finalmente espresso sulla corretta interpretazione e applicazione della normativa anche grazie all’atteso parere dell’Agenzia dell’Entrate sull’Iva (dpr 663/1972). Il parere conferma che il diritto di seguito non è dovuto per le prime vendite per conto dell’artista, ma la galleria dovrà tenere tutta la documentazione necessaria a vincere la presunzione di cessione e acquisto (dpr 441/1997).

La documentazione
Insomma per il mandato senza rappresentanza o per la commissione di vendita in caso di controllo da parte della Siae, il gallerista dovrà esibire il contratto scritto con il mandato a vendere; avere un apposito registro (art. 39 del dpr 663/72), poter esibire la fattura di vendita emessa dalla galleria all’acquirente finale in data anteriore alla fattura di acquisto che emette l’artista alla galleria. Molte gallerie del primo mercato lavorano con oltre il 90% delle opere affidate dagli artisti con contratti di mandato. Sul secondo mercato il Dds è richiesto due volte quando la galleria compra e rivende e non quando opera come intermediario in base a un mandato senza rappresentanza e a determinate condizioni. Tuttavia il problema si è posto almeno in un caso, dove è accaduto di ricevere la richiesta dalla Siae di pagare due volte il Dds insistendo sulla doppia e contestuale fattura e relativa doppia imposizione Iva anche quando si era in presenza di un unico e diretto passaggio di proprietà, dall’artista al terzo soggetto per tramite di un operatore del mercato.
Il vademecum è alle battute finali, un ultimo incontro dovrebbe sciogliere i nodi. Appena pronto il direttore Foresi ha promesso d’informare tutta le rete territoriale degli uffici Siae, onde evitare asimmetrie di riscossione. Infatti, se la richiesta del versamento è stata di fatto sospesa dai principali uffici della Siae come Roma e Milano, alcuni dei 480 uffici territoriali e distaccati della Siae, invece, continuano a chiederlo alle gallerie anche sulla prima vendita.

Sentenza francese
Intanto in Francia lo scorso 9 novembre l’assemblea plenaria della Corte di Cassazione, le nostre sezioni unite, ha convalidato la possibilità di modulare contrattualmente l’imposizione del Dds sul venditore o sul compratore, anche mediante le condizioni di vendita inserite in un catalogo, a conclusione della querelle legale che per quasi un decennio ha visto opporre l’Unione nazionale degli antiquari (SNA) e il Comitato professionale delle gallerie d’arte (CPGA) contro Christie’s France. L’assemblea plenaria ha così reso nulla la sentenza del 24 marzo 2017 della Corte d’Appello di Versailless e ha ristabilito quanto già affermato dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea, che prevedeva che sia a carico del venditore il diritto di seguito, senza escludere che le parti possano concordare su chi debba pagarlo. Insomma Christie’s inserendo in catalogo la clausola del pagamento a carico del compratore non ha violato la norma comunitaria nel momento in cui non vi è un carattere imperativo che imponga esclusivamente al venditore il pagamento.

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